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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7920/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società incorporante)

La controversia

Il ricorrente, proprietario di 170.000 azioni di risparmio della società incorporata, deduceva di aver subito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della fusione per incorporazione nella società resistente. In base al rapporto di cambio gli erano state attribuite 7.727,27 azioni ordinarie della società incorporante; contestava che il criterio adottato avesse ridotto del 44,31% la sua quota percentuale di capitale e diminuito il valore economico della partecipazione da Lire 658.625.730 a Lire 366.768.680. Aveva chiesto in via principale l’accertamento dell’esattezza del criterio di redistribuzione adottato nel concambio e, in caso negativo, il risarcimento del danno; in subordine, l’accertamento del danno asseritamente derivante da una turbativa del mercato diretta a svalutare le azioni di risparmio. Il Tribunale di Padova aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13 maggio 2015, aveva respinto l’appello. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi, esaminati congiuntamente: (1) violazione dell’art. 2348 c.c. e dell’art. 14 della L. n. 216/1974, sostenendo che le azioni dovessero avere eguale valore in quanto rappresentative di quote di capitale; (2) violazione degli artt. 2350, 2247, 2252, 1372 e 1321 c.c., assumendo che anche le azioni di risparmio rappresentassero una quota astratta del capitale e attribuissero una partecipazione proporzionale agli utili e al patrimonio netto in liquidazione; (3) violazione degli artt. 2501-ter, n. 3, e 2247 c.c., sostenendo che il riferimento legislativo al «rapporto di cambio» al singolare non consentisse concambi differenziati e che il termine «azioni» dovesse intendersi come quota sociale. La Corte ha ritenuto che tutte le censure vertessero sulla possibilità di attribuire valori diversi alle differenti categorie di azioni ai fini del concambio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati. Ha chiarito che l’eguaglianza di valore prevista dall’art. 2348, comma 1, c.c. riguarda il valore nominale delle azioni all’emissione e non impone l’identità del loro valore ai fini del rapporto di cambio. Il rapporto di cambio non è il risultato di un calcolo matematico univoco: dipende da valutazioni tecniche ed economiche e deve essere congruo, con una pluralità di soluzioni ammissibili entro una ragionevole banda di oscillazione; la deliberazione è sindacabile, quanto al rapporto adottato, quando esso sia arbitrario o fondato su dati incompleti o non veritieri. Poiché le azioni di risparmio e quelle ordinarie incorporano diritti patrimoniali e amministrativi differenti, la determinazione del concambio deve tenerne conto e può legittimamente attribuire valori diversi alle due categorie. Le quotazioni di mercato costituiscono un criterio ragionevole per stimare tali differenze e non è arbitrario differenziare il concambio sulla loro base. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta conforme al principio secondo cui il rapporto di cambio delle azioni di risparmio dell’incorporata con le azioni ordinarie dell’incorporante va calcolato considerando che il valore delle prime non coincide necessariamente con quello delle azioni ordinarie della stessa società incorporata e dipende anche dai diritti amministrativi incorporati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2348 c.c.

    Vero è che in base all’art. 2348 c.c., comma 1, le azioni “devono essere di eguale valore”, ma la disposizione si riferisce al valore nominale che devono possedere i titoli all’atto della loro emissione: ciò che in questa sede deve verificarsi è, invece, se, ai fini del concambio, ad azioni di una determinata categoria possa essere attribuito un valore diverso rispetto a quello conferito alle azioni di altra categoria.

    L’eguaglianza di valore prevista dal primo comma concerne il valore nominale delle azioni al momento dell’emissione e non impedisce di attribuire valori diversi a categorie differenti ai fini del rapporto di cambio.

  • art. 2348, comma 3, c.c.

    Che le azioni possano attribuire diritti diversi è implicitamente riconosciuto, in linea generale, dell’art. 2348 c.c., comma 3, il quale, nel prevedere una declinazione del principio di eguaglianza all’interno della medesima categoria di azioni, finisce per attribuire al principio stesso – come riconosciuto dalla dottrina più autorevole – una valenza relativa: una valenza ben diversa, cioè, da quella che parrebbe esprimere, in termini programmatici, il comma 1 dello stesso articolo, allorchè sancisce che le azioni “conferiscono ai loro possessori uguali diritti”.

    L’eguaglianza dei diritti azionari opera entro ciascuna categoria e non esclude che categorie diverse attribuiscano diritti differenti.

  • art. 14, comma 4, L. n. 216/1974

    Con particolare riferimento alle azioni di risparmio, esse, a norma della L. n. 216 del 1974, art. 14, comma 4, “attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie”, ma la disposizione fa espressamente salvo “quanto stabilito nei successivi commi e nell’art. 15”.

    Il richiamo ai diritti delle azioni ordinarie è subordinato alle specifiche disposizioni che disciplinano le azioni di risparmio; queste possono quindi presentare diritti diversi, rilevanti nella determinazione del loro valore ai fini del concambio.

  • art. 2350 c.c.

    Ora, il valore delle azioni dipende, come accennato, da un apprezzamento che investe, nella loro complessità, i diritti che esse conferiscono: tali diritti non sono soltanto quelli, richiamati dal ricorrente, di natura patrimoniale (aventi ad oggetto gli utili e la quota di liquidazione: art. 2350 c.c.), ma anche quelli inerenti all’amministrazione della società (e in particolare, per l’appunto, il diritto di voto: art. 2351 c.c.).

    I diritti patrimoniali agli utili e alla quota di liquidazione concorrono alla valutazione delle azioni insieme ai diritti amministrativi; il valore non si ricava dalla sola quota nominale di patrimonio rappresentata.

  • art. 2501-sexies c.c.

    Il legislatore si limita a postulare che il rapporto di cambio sia “congruo”: infatti, nel quadro della disciplina della fusione, l’art. 2501 sexies c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (come in precedenza l’art. 2501 quinquies c.c., inserito dal D.Lgs. n. 22 del 1991) stabilisce che uno o più esperti per ciascuna società redigano “una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote”.

    Il parametro legale per il rapporto di cambio è la congruità, verificata dagli esperti, non la corrispondenza a un’unica soluzione matematicamente esatta.

  • art. 2501-ter, comma 1, n. 3, c.c.

    Il rapporto di cambio si stabilisce tra le azioni delle società interessate alla fusione, come si desume dall’art. 2501 ter, comma 1, n. 3) e, prima della riforma, dall’art. 2501 bis c.c., comma 1, n. 3).

    La previsione del rapporto di cambio tra le azioni delle società partecipanti alla fusione non impone un concambio uniforme per tutte le categorie azionarie; la determinazione deve riflettere i diritti incorporati nelle diverse categorie.

  • art. 2501-ter, comma 1, n. 7, c.c.

    E’ invece indicativo, in senso contrario, che lo stesso articolo, precisi, del medesimo comma 1, n. 7), che dal progetto di fusione debba risultare anche “il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni”, giacchè tale locuzione è da raccordare (pure) alle differenziate modalità di determinazione del rapporto di cambio nel caso in cui vengano in questione varie categorie di azioni.

    Il progetto di fusione deve dare conto del trattamento delle categorie particolari; tale previsione è compatibile con modalità differenziate di determinazione del rapporto di cambio quando siano coinvolte più categorie di azioni.

  • art. 2437-ter c.c.

    Vanno citati, in proposito, l’art. 2437 ter c.c. (in precedenza l’art. 2437 c.c.) sui criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso del socio, che impone, salvo diverse disposizioni statutarie, di liquidare le azioni quotate sui mercati regolamentati facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura delle medesime nell’ultimo semestre, e l’art. 2441 c.c., sul diritto di opzione in caso di nuove emissioni di azioni o di obbligazioni convertibili, che prescrive di tener conto, nel prezzo delle azioni quotate, oltre che del patrimonio netto, anche dell’andamento delle quotazioni per lo stesso arco di tempo.

    La quotazione di mercato è un parametro legalmente riconosciuto per la valutazione delle azioni, anche se la disposizione è richiamata dalla Corte come riscontro della ragionevolezza del criterio, non come disciplina diretta del concambio.

  • art. 2441 c.c.

    Vanno citati, in proposito, l’art. 2437 ter c.c. (in precedenza l’art. 2437 c.c.) sui criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso del socio, che impone, salvo diverse disposizioni statutarie, di liquidare le azioni quotate sui mercati regolamentati facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura delle medesime nell’ultimo semestre, e l’art. 2441 c.c., sul diritto di opzione in caso di nuove emissioni di azioni o di obbligazioni convertibili, che prescrive di tener conto, nel prezzo delle azioni quotate, oltre che del patrimonio netto, anche dell’andamento delle quotazioni per lo stesso arco di tempo.

    Per la determinazione del prezzo delle azioni quotate in occasione di nuove emissioni occorre considerare, oltre al patrimonio netto, anche l’andamento delle quotazioni; la Corte richiama tale disciplina a conferma che il valore azionario non coincide necessariamente con la quota nominale di patrimonio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella fusione per incorporazione il rapporto di cambio non è necessariamente ricavabile con esattezza matematica da elementi predeterminati: esso dipende da valutazioni tecniche ed economiche e può collocarsi entro una ragionevole banda di oscillazione, purché sia congruo. La sindacabilità del rapporto adottato è circoscritta ai casi di arbitrarietà o di fondamento su dati incompleti o non veritieri.
  • Quando la società incorporata ha emesso categorie diverse di azioni, il rapporto di cambio può e deve tenere conto dei differenti diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nei titoli; non sussiste un obbligo di attribuire alle diverse categorie il medesimo valore o il medesimo concambio.
  • Il valore delle azioni di risparmio non coincide necessariamente con quello delle azioni ordinarie della medesima società: la differenza può essere desunta anche dalle quotazioni di mercato, che esprimono una stima economico-patrimoniale dei diritti incorporati nei titoli.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni straordinariePartecipazioni sociali
RamiSocietario

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