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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36580/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retratto agrario accolta in primo grado con condanna alle spese a carico della controparte. In esecuzione provvisoria di quella sentenza, i soccombenti pagarono sia le spese liquidate in sentenza sia ulteriori importi connessi all’esecuzione forzata. La decisione di primo grado fu poi riformata in appello, con condanna dell'originario attore alle spese di entrambi i gradi. I soccombenti del primo grado chiesero quindi la restituzione di quanto versato ottenendo decreto ingiuntivo; l'opponente sostenne che la domanda restitutoria non potesse essere proposta separatamente, dovendo essere dedotta nel giudizio di appello, e contestò anche la ripetibilità delle somme ulteriori maturate nella procedura esecutiva, assumendo che non fossero conseguenza diretta della sentenza riformata ma di attività processuali asseritamente evitabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando il pagamento delle spese avviene dopo la proposizione dell'appello, la domanda di restituzione può essere proposta nel giudizio d'impugnazione fino alla precisazione delle conclusioni, senza decadenza, ma anche in separato giudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non si confrontava con il principio di diritto consolidato secondo cui, se viene riformata una sentenza già eseguita, sono ripetibili non solo le somme pagate in base al titolo riformato, ma anche le spese dell'esecuzione forzata sostenute per la riscossione di quel titolo. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado fa sorgere il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del titolo riformato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della preclusione, ma non ritenuto ostativo alla proposizione separata della domanda restitutoria nel caso di pagamento successivo all'appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse un vincolo di decadenza nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripetibilità delle spese di esecuzione, ma la Corte ha aderito all'orientamento contrario consolidato.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non superava il filtro di ammissibilità rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se il pagamento delle somme eseguite in forza di una sentenza di primo grado avviene prima della proposizione dell'appello, la domanda di restituzione va proposta nell'atto di gravame a pena di decadenza.
  • Se il pagamento avviene dopo la proposizione dell'appello, la domanda restitutoria può essere formulata nel corso del giudizio di impugnazione fino alla precisazione delle conclusioni, ma può anche essere introdotta in un separato giudizio senza incorrere in decadenza.
  • La riforma in appello di una sentenza già eseguita determina il sorgere di un autonomo diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del titolo riformato.
  • Sono ripetibili, oltre alle somme corrisposte in forza della sentenza riformata, anche le spese dell'esecuzione forzata sostenute per soddisfare quel titolo, indipendentemente dalla buona o mala fede del creditore procedente.
  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non spiega perché la Corte dovrebbe discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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