Cassazione Civile, Ordinanza n. 20465/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società cooperativa, in qualità di datrice di lavoro, ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che l'aveva condannata a risarcire una propria dipendente per l'errore commesso nella busta paga di novembre 2016 e nella Certificazione Unica 2016. Secondo l'accertamento di merito, erano state indicate meno ore di lavoro di quelle effettivamente prestate, con conseguente mancato raggiungimento del requisito reddituale necessario per ottenere il cd. bonus Renzi. La lavoratrice aveva rilevato l'errore esaminando la CU e lo aveva tempestivamente segnalato, ma la società non aveva corretto la certificazione. Con il ricorso la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provati e non contestati i dati di calcolo del diritto al bonus; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito fondato la decisione su fatti asseritamente contestati e non provati; 3) violazione dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., assumendo che la dipendente avrebbe dovuto accorgersi prima dell'errore nella busta paga e segnalarlo tempestivamente, evitando o riducendo il danno; 4) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 4, comma 6, d.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 51, comma 1, TUIR, sostenendo che la società non fosse obbligata a rettificare la CU 2016 e che comunque la correzione sarebbe stata impossibile o tardiva, oltre a ribadire l'asserita mancanza di prova di una tempestiva attivazione della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti, rispettivamente, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e a denunciare la violazione del principio di non contestazione senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti. Ha esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo e li ha ritenuti non fondati, affermando che non era configurabile un concorso colposo della lavoratrice nella produzione del danno ex art. 1227, comma 1, c.c., perché non esisteva un obbligo giuridico della dipendente di controllare e segnalare immediatamente errori imputabili al datore di lavoro nella redazione del prospetto paga; quanto al comma 2 dello stesso articolo, ha rilevato che la segnalazione era comunque tempestiva rispetto al momento di conoscenza dell'errore e che la società avrebbe potuto rettificare la CU contenendo il danno, senza che potesse valere una diversa ricostruzione fattuale proposta per la prima volta in cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili come nuove le censure fondate sull'art. 51, comma 1, TUIR. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo se viene denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio di non contestazione deve essere dedotta rispettando gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti su cui si fonda la censura, trascrivendone i passaggi essenziali.
art. 369, comma 1, n. 4 c.p.c.
La produzione degli atti e dei documenti rilevanti è necessaria per consentire il controllo della censura in sede di legittimità.
art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Il concorso colposo del danneggiato richiede una sua condotta colposa; il primo comma opera solo se la condotta ha inciso causalmente nella produzione del danno, il secondo solo se il danneggiato ha omesso, dopo l'evento, le attività di normale diligenza idonee a limitarne le conseguenze.
art. 112 c.p.c.
Le censure di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non possono essere introdotte in cassazione come questioni nuove o sganciate dalla ricostruzione di merito.
art. 113 c.p.c.
La violazione della norma è scrutinabile solo nei limiti delle questioni effettivamente devolute e trattate nei gradi di merito.
art. 4, comma 6, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui prospettava per la prima volta in cassazione l'impossibilità o l'inesistenza dell'obbligo di rettifica della Certificazione Unica.
art. 51, comma 1, TUIR
La questione relativa al rilievo fiscale del periodo di imposta e alla possibilità di rettifica è stata considerata nuova e quindi inammissibile.
art. 1 L. 4/1953
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare un prospetto paga completo e corretto, con indicazione di tutti gli elementi della retribuzione e delle trattenute.
art. 1, commi 12 e 13, L. 190/2014
La disposizione ha introdotto il cd. bonus Renzi, credito IRPEF la cui spettanza dipende dal possesso dei requisiti reddituali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei termini previsti dal rito camerale.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di contestare la sufficienza o attendibilità delle prove, poiché tale attività resta riservata al giudice di merito.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione impone nel ricorso per cassazione la precisa indicazione e trascrizione degli atti processuali che contengono le contestazioni asseritamente disattese.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede un comportamento colposo giuridicamente qualificato: non è sufficiente un generico dovere di controllo dell'altrui operato in assenza di uno specifico obbligo di legge, di contratto o di comune prudenza.
- Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., la condotta del danneggiato rileva solo se concorre causalmente alla produzione dell'evento dannoso; ai fini del comma 2, rileva solo il comportamento successivo all'evento che, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare o limitare il danno.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove né una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nei gradi di merito.
- Nel rapporto di lavoro il datore è tenuto a corrispondere e documentare correttamente la retribuzione; un errore nella certificazione fiscale o paga può fondare una responsabilità risarcitoria se incide sul conseguimento di benefici collegati al reddito.
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