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Sentenza

Sentenza del 28/06/2023 n. 28031 - Corte di Cassazione

Penale tributario - IVA - Omesso versamento - Causa di non punibilità - Pagamento rateale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omesso versamento di IVA relativo al periodo 2012 per un importo di poco meno di €710.000 (sopra la soglia di punibilità). I ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di adempiere per crisi di liquidità dovuta alla crisi del mercato automobilistico, revoca degli affidamenti bancari e uso della liquidità per pagare dipendenti e fornitori; hanno altresì fatto valere l'estinzione del debito mediante rateizzazione e pagamento integrale intervenuti anche dopo l'apertura del dibattimento, invocando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce della novella dell'art. 131-bis c.p. (cd. riforma Cartabia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (forza maggiore/assenza di dolo) manifestamente infondato: la crisi di liquidità non esclude di per sé la colpevolezza salvo che siano dimostrate tutte le iniziative adottate per adempiere, e la scelta di finanziare l'attività con anticipi su fatture e di preferire il pagamento di dipendenti e fornitori costituisce scelta imprenditoriale ascrivibile al dolo. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato nella parte in cui la novellazione dell'art. 131-bis c.p. impone di considerare la condotta successiva al reato (es. il pagamento integrale rateale) nel giudizio complessivo sulla tenuità dell'offesa. Tuttavia la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La novellazione operata dal D.Lgs. n.150/2022 consente di valorizzare la condotta successiva al reato quale criterio tra quelli da valutare ai fini della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la condotta post factum non è di per sé autosufficiente per trasformare in tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto; va inserita in un giudizio complessivo sulla misura dell'offesa secondo i criteri dell'art.133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i parametri (natura, mezzo, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o della colpa ecc.) che il giudice deve considerare nel bilancio complessivo per valutare la tenuità dell'offesa; consente anche la valorizzazione delle condotte successive al reato nella misura in cui incidono sulla gravità complessiva dell'offesa.

  • art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000

    Disciplina il reato di omesso versamento IVA e la soglia di punibilità (cifra rilevante ai fini della offensività). La soglia è elemento di riferimento per la valutazione della gravità dell'offesa.

  • art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000

    Prevede una causa di non punibilità se il debitore regolarizza l'omissione prima dell'apertura del dibattimento; la Corte segnala che, se il pagamento fosse intervenuto prima dell'apertura del dibattimento, tale causa sarebbe potuta trovare applicazione.

  • D.Lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    Ha modificato l'art. 131-bis c.p. estendendo l'ambito valutativo alla condotta successiva al reato; obiettivo dichiarato è consentire al giudice maggiore discrezionalità nella considerazione di comportamenti riparatori post delictum.

  • art. 2, comma 4 c.p.

    Richiamato per il principio che la modifica normativa di rilevanza sostanziale che depenalizza o attenua la punibilità è applicabile se sopravvenuta, incidendo sul giudizio di punibilità.

  • art. 27 Cost. e artt. 42-43 c.p.

    Richiamati in primo motivo dai ricorrenti in riferimento a profili soggettivi e responsabilità penale; la Corte li prende in considerazione ma ritiene il profilo soggettivo valutato correttamente dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento IVA: è necessario dimostrare di aver adottato tutte le iniziative possibili, anche patrimoniali e personali, per adempiere all'obbligazione tributaria entro i termini.
  • La scelta imprenditoriale di dare priorità al pagamento di dipendenti e fornitori o di finanziare l'attività tramite anticipi su fatture può integrare il dolo generico se tale scelta determina consapevolmente la mancata corresponsione dell'IVA.
  • Dalla riforma dell'art. 131-bis c.p. si ricava che le condotte successive al reato (es. il pagamento integrale con rateizzazione) possono essere valorizzate nel giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa, ma non sono di per sé sufficienti a trasformare un'offesa grave in tenue: vanno valutate congiuntamente ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Se si vuole ottenere un esito favorevole sulla base della tenuità o di cause di non punibilità, è essenziale documentare tempestivamente e in modo completo le iniziative poste in essere per regolarizzare la posizione (richieste di finanziamento, comunicazioni bancarie, offerte di garanzie personali, richieste di rateizzazione, tentativi di incasso delle fatture, ecc.).
  • La novellazione può avere efficacia retroattiva rispetto a processi pendenti in cui la sentenza definitiva non è ancora resa; tuttavia occorre sempre controllare gli effetti della prescrizione: se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia favorevole, il giudice può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In giudizi analoghi conviene produrre prove documentali solide (estratti conto, comunicazioni dalla banca sulla revoca affidamenti o segnalazioni alla centrale rischi, piani di rientro, documentazione sull'accertamento dei mancati incassi correlati alle fatture) e dimostrare anche offerte di soluzioni patrimoniali personali se necessario.

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