Cassazione Civile, Sentenza n. 12804/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relative al 2002, contestando all’associazione di non avere rispettato le condizioni previste per le ONLUS e assoggettando l’attività svolta al regime ordinario. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza depositata il 4 novembre 2010, aveva respinto l’appello. L’associazione ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per la dichiarata inammissibilità della documentazione prodotta in appello; (2) violazione dell’art. 10, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997, sostenendo che la disoccupazione dei corsisti costituisse condizione di svantaggio rilevante ai fini dell’agevolazione; (3) vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto non provati i presupposti dell’agevolazione; (4) omessa pronuncia sulla contestata ripresa IVA, dedotta in relazione all’attività di formazione svolta in convenzione con la Regione Calabria; (5) omessa pronuncia sulla ripresa IRPEG, sostenendo che l’associazione dovesse comunque essere considerata organizzazione non profit e beneficiare di un regime impositivo più favorevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che, nei settori indicati dall’art. 10, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997, la finalità solidaristica rileva quando le prestazioni sono dirette a recare beneficio a persone in una condizione oggettiva di svantaggio, intesa come condizione deteriore rispetto alla generalità dei consociati e riconducibile, ad esempio, a disagio psico-fisico invalidante, devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare o emarginazione sociale. La sola disoccupazione dei corsisti, risultante dagli atti, non dimostrava una condizione di svantaggio conforme a tale criterio; la CTR aveva pertanto correttamente confermato il recupero. Il primo motivo è rimasto assorbito, poiché i documenti la cui produzione in appello era stata contestata riguardavano attestazioni di disoccupazione, irrilevanti alla luce del principio applicato. Il quarto motivo è stato disatteso perché, dall’esame diretto degli atti processuali consentito in presenza di un error in procedendo, è risultato che la doglianza sulla ripresa IVA non era stata riproposta nell’atto di appello. Il quinto motivo è stato respinto perché la CTR aveva implicitamente deciso la questione: l’assenza della prova dello svantaggio dei destinatari escludeva il presupposto dell’agevolazione, indipendentemente dallo status dell’associazione come ONLUS o organizzazione non profit. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997
Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento risultando evidente -dal tenore della norma e della ratio solidaristica ad essa sottesa ed in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni fiscali- che lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare -incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS – consista nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.
Nei settori contemplati dalla disposizione, la finalità di solidarietà sociale richiede che le prestazioni siano dirette a beneficiare una categoria di persone in una condizione obiettivamente deteriore rispetto alla generalità dei consociati; le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente.
art. 112 c.p.c.
Con riguardo poi alla censura circa l’omessa pronuncia in merito alla illegittima ripresa a tassazione ai fini IRPEG sul presupposto che la DOMI, in ogni caso, dovesse ritenersi un’organizzazione non profit con conseguente applicazione del diverso e più favorevole regime impositivo ai fini IRES, va evidenziato che la doglianza risulta implicitamente disattesa dalla CTR laddove ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la concessione dell’agevolazione in oggetto stante la mancata prova della condizione di “svantaggio” di coloro in favore dei quali l’odierna ricorrente forniva servizi e prestazioni, il che quindi prescindeva dallo status giuridico dell’associazione, quale Onlus o organizzazione non profit.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito rigetta implicitamente la questione perché la statuizione adottata sul presupposto dell’agevolazione è incompatibile con la pretesa, anche se non viene esaminata separatamente la qualificazione dell’ente.
art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Trattasi, infatti, come affermato dalla stessa ricorrente, di documentazione (“attestazione di disoccupazione dei corsisti”) che non assume rilievo ai fini della decisione alla luce dei principi dianzi illustrati.
La censura sull’inammissibilità della produzione documentale in appello resta assorbita quando i documenti contestati non sono comunque rilevanti per decidere la controversia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
All’esito dell’esame degli atti processuali in presenza di denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass. nn. 21421/2014, 8077/2012, 17109/2009), è emerso che l’odierna ricorrente non ha riproposto, nell’atto di appello, la doglianza circa l’illegittimità della ripresa a tassazione a fini IVA effettuata dall’Ufficio finanziario.
Quando è denunciato un error in procedendo, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali; la censura di omessa pronuncia non può essere accolta se la questione non è stata riproposta nell’atto di appello.
Massime di principio
- Per le attività svolte nei settori indicati dall’art. 10, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997, la finalità di solidarietà sociale richiesta per il regime ONLUS sussiste quando le prestazioni sono dirette a recare beneficio a persone appartenenti a una categoria in condizione oggettivamente deteriore rispetto alla generalità dei consociati.
- La condizione di svantaggio rilevante ai fini dell’agevolazione ONLUS non coincide con la mera disoccupazione; deve risultare una condizione oggettiva di disagio riconducibile ai criteri individuati dalla disposizione e dalla sua ratio solidaristica.
- Le norme che concedono esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva.
- La documentazione contestata come inammissibile in appello non richiede una decisione sul relativo motivo quando, anche se acquisita, non è rilevante per la soluzione della controversia.
- In presenza di una censura di error in procedendo, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali; l’omessa pronuncia sulla ripresa IVA non sussiste se la relativa doglianza non è stata riproposta in appello.
- Una pronuncia di merito può essere implicita: non vi è omessa pronuncia quando la statuizione adottata risolve la questione in modo incompatibile con la tesi della parte, rendendo superfluo l’esame autonomo degli argomenti ulteriori.
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