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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22115/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della liberazione anticipata, denunciando violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario). Contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse ritenuto la permanenza del vincolo associativo fino al 2023 in modo contraddittorio e illogico, senza considerare che era detenuto dal 22/08/2019 e che i collaboratori di giustizia che attestavano la permanenza si erano dissociati nel 2020-2021. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la condotta è contestata nella forma "aperta" e la sentenza di condanna non indica la data di cessazione, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la cessazione mediante analisi degli elementi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e, ai limiti, inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato correttamente la decisione, avendo fatto riferimento alle conclusioni del giudice della cognizione che avevano accertato la permanenza del vincolo associativo sino alla data ritenuta, e valutato come non determinante la dissociazione dei collaboratori nel 2020-2021. La Corte ha richiamato e applicato la giurisprudenza consolidata relativa all'accertamento del momento di cessazione nei reati permanenti contestati in forma aperta, precisando inoltre che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso in corso di esecuzione, il tempus commissi delicti deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza sulla base di quanto accertato dal giudice della cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione depositata il 05/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il ricorrente ha invocato la norma in relazione alla revoca della liberazione anticipata; dalla motivazione della Corte si evince che la norma non è stata ritenuta violata: la revoca è stata ritenuta legittima avendo il Tribunale di sorveglianza fatto riferimento agli accertamenti temporali del giudice della cognizione relativi alla commissione del reato.

  • Cass. Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121

    Cass. Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121

    Principio: nei reati permanenti contestati nella forma 'aperta', se la sentenza di condanna non precisa la data di cessazione, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la cessazione mediante analisi degli elementi a sua disposizione.

  • Cass. Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414

    Cass. Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414

    Principio aggiuntivo: la regola per i reati permanenti in forma aperta non equivale a una presunzione di colpevolezza fino alla pronuncia di primo grado; incombe all'accusa dimostrare il protrarsi della condotta fino al limite processuale indicato, mentre all'imputato incombe allegare fatti interruttivi della partecipazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511

    Cass. Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511

    Principio specifico per la fattispecie: ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso in corso di esecuzione, il 'tempus commissi delicti' deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione; il tribunale non ha potere autonomo di delimitazione temporale della condotta.

Massime di principio

  • Se la condotta è contestata nella forma 'aperta' e la sentenza di condanna non indica la data di cessazione, il giudice dell'esecuzione deve accertare la cessazione tramite analisi degli elementi e non può presumere automaticamente che la permanenza si sia interrotta con la pronuncia di primo grado.
  • L'onere di provare il protrarsi della condotta fino a un certo momento incombe all'accusa; l'imputato deve invece allegare fatti che dimostrino l'interruzione della partecipazione.
  • Per la revoca della liberazione anticipata a seguito di condanna sopravvenuta per delitto non colposo, il tribunale di sorveglianza deve uniformarsi agli accertamenti temporali compiuti dal giudice della cognizione e non può delimitare autonomamente il tempus commissi delicti.
  • La dissociazione o il ravvedimento di collaboratori di giustizia non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: va valutata nel quadro probatorio complessivo e alla luce delle conclusioni del giudice di merito.
  • I ricorsi in Cassazione che non mostrano profili di illegittimità sostanziali o si fondano su censure già risolte dalla giurisprudenza consolidata rischiano il rigetto per infondatezza o inammissibilità.

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