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Ordinanza

Ordinanza n. 2241/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della comunicazione dell’Agcm prot. n. 0082452 del 7 ottobre 2025 di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 nonché ai sensi dell’art. 6 Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa e contestuale richiesta di informazioni, notificata alla ricorrente il 14 ottobre 2025; - dell’atto adottato dall’Agcm l’11 marzo 2026, recante «comunicazione di contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 17, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS/12940»;

Giustizia amministrativa202603974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento e contestuale richiesta di informazioni, nonché comunicazione di contestazione degli addebiti nell’ambito di un procedimento AGCM in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la comunicazione AGCM di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 6 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, nonché la successiva comunicazione di contestazione degli addebiti adottata nel corso dello stesso procedimento. Alla camera di consiglio il Collegio ha prospettato la possibile definizione con sentenza in forma semplificata; la ricorrente ha dichiarato di voler presentare motivi aggiunti contro la comunicazione delle risultanze istruttorie. Il giudizio cautelare è stato quindi deciso senza definire il merito, ritenendo non ricorrenti i presupposti per la sentenza semplificata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora perché gli atti impugnati hanno natura prodromica e infraprocedimentale e non costituiscono la decisione conclusiva dell’istruttoria; l’eventuale lesione, secondo il Collegio, potrebbe derivare dal solo provvedimento finale. Ha escluso anche il fumus boni iuris, in quanto l’impugnazione riguarda un atto infraprocedimentale. Il Collegio ha inoltre ritenuto insussistenti le condizioni per decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., considerata l’intenzione della ricorrente di proporre motivi aggiunti contro la comunicazione delle risultanze istruttorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la comunicazione AGCM di avvio del procedimento.

  • art. 6 Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base regolamentare della comunicazione di avvio e della richiesta di informazioni.

  • art. 17, comma 1, Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione di contestazione degli addebiti.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.

  • art. 60 c.p.a.

    La possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata è stata esclusa perché la ricorrente ha manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Gli atti meramente prodromici o infraprocedimentali, che non definiscono l’istruttoria né applicano una misura lesiva, non giustificano di regola la concessione della tutela cautelare per assenza di un periculum in mora attuale; l’eventuale lesività è normalmente riferibile al provvedimento conclusivo.
  • L’impugnazione di un atto infraprocedimentale non offre, di per sé, un fumus boni iuris favorevole alla sospensione cautelare quando la contestazione potrà essere fatta valere contro il provvedimento finale.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata non è opportuna quando, dopo l’avviso del Collegio, la parte ricorrente manifesta l’intenzione di proporre motivi aggiunti contro ulteriori atti dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Tutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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