Sentenza n. 744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 1052/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1052/2025, che aveva ordinato al Comune di stipulare la convenzione prevista dalla legge regionale per l'apertura della cava
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha chiesto la revocazione della sentenza n. 1052/2025 deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a. La sentenza revocanda aveva ritenuto non provata, o comunque esclusa dalle risultanze documentali, la coincidenza tra le particelle interessate dall'autorizzazione regionale all'apertura della cava e quelle oggetto del procedimento promosso dall'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico della Frazione di Torano-Grotti davanti al Commissario per gli usi civici. Secondo il Comune, tale coincidenza risultava invece dal ricorso per l'accertamento della qualità demaniale civica e dal decreto del Commissario del 19 giugno 2023. Il Comune sosteneva quindi che la sentenza fosse fondata sull'erronea percezione degli atti e chiedeva di rimuoverla.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. La sentenza revocanda aveva esaminato espressamente, nei punti 8.1 e 8.2, la questione relativa alla pendenza del giudizio sugli usi civici e alla coincidenza delle particelle, pervenendo a una valutazione motivata delle risultanze processuali. Il giudice ha inoltre rilevato che la controversia originaria riguardava l'illegittimità del silenzio del Comune sulla diffida alla stipula della convenzione prevista dagli artt. 12 e 14 della l.r. Lazio n. 17/2004 e che il titolo della pretesa era costituito dall'autorizzazione regionale all'attività estrattiva. L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediata degli atti, relativa alla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o all'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso deciso dalla sentenza. Esso non ricorre quando la censura investe l'attività successiva di interpretazione, apprezzamento e valutazione delle prove e degli argomenti, che integra eventualmente un errore di giudizio. Poiché il Comune mirava a ottenere un nuovo esame di una questione già discussa e decisa, la revocazione non poteva essere utilizzata come ulteriore grado di giudizio. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 7.000, oltre accessori e spese di legge, in favore della società resistente.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiama, nel processo amministrativo, i casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa quando la decisione è effetto della supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
artt. 12 e 14 l.r. Lazio n. 17/2004
Prevedono la convenzione relativa all'attività estrattiva, destinata a definire gli obblighi e gli oneri finanziari del titolare e ritenuta indispensabile per l'avvio dell'attività.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una falsa percezione immediata degli atti o dei documenti processuali, ossia nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o nell'inesistenza di un fatto positivamente stabilito; non comprende gli errori di interpretazione, apprezzamento o valutazione delle risultanze processuali.
- La revocazione non è ammissibile quando il fatto dedotto come erroneamente percepito costituiva un punto controverso sul quale la sentenza si è espressamente pronunciata.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame critico delle questioni già discusse e decise, poiché non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
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