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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10077/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la misura cautelare con l'obbligo di dimora in Napoli. Il motivo era la presunta contraddittorietà e l'errore di valutazione della motivazione del Tribunale in ordine all'idoneità e adeguatezza della misura, in particolare per aver valorizzato l'avvio di collaborazioni di terzi (Domenico Prioriello e Domenico Capocelli) e il decorso del tempo per ritenere attenuati i presupposti cautelari, nonché per non avere correttamente confrontato tali argomentazioni con la qualificazione del reato come aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., la quale, secondo l'odierno ricorrente, legittima la presunzione di necessità della sola custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Campobasso per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione del Tribunale del Riesame in relazione alla scelta e adeguatezza della misura cautelare, perché il Tribunale non ha adeguatamente confrontato la valutazione dell'affievolimento del vincolo associativo e del pericolo di reiterazione con la presunzione prevista per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1. La Corte ha confermato che sussistono gravi indizi di colpevolezza per estorsione pluriaggravata (con modalità e contesto evocativi di metodo mafioso) e ha ritenuto generiche le censure difensive basate su legami di parentela; ha inoltre precisato che la collaborazione di terzi e il tempo trascorso possono essere valutati solo se emerge concretamente la rescissione dei legami con il contesto mafioso.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione, per taluni reati, che la custodia cautelare in carcere sia l'unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione; il giudice può escluderla solo mediante motivazione concreta che dimostri la rescissione dei legami con il contesto criminale.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Configurando l'aggravante di tipo mafioso (uso del metodo mafioso e sfruttamento dell'intimidazione), determina la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il contenimento del pericolo di reiterazione, salvo prova concreta del venir meno dei collegamenti associativi.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sui reati di stupefacenti richiamata per i precedenti penali e misure applicate in altri procedimenti; la Corte segnala però che l'esistenza di misure più leggere in procedimenti diversi non è di per sé idonea a escludere la presunzione cautelare derivante dalla qualificazione mafiosa del reato in esame.

Massime di principio

  • Quando il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, si presume la necessità della custodia cautelare in carcere per prevenire la reiterazione: il giudice che dispensa la custodia deve motivare concretamente la sussistenza di elementi che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione.
  • La mera collaborazione di terzi (o il loro venir meno) può influire sulla valutazione del pericolo di reiterazione solo se provato che ha effettivamente determinato la disgregazione dei legami dell'indagato con il contesto mafioso.
  • Il decorso del tempo e l'applicazione in altri procedimenti di misure meno afflittive non sono di per sé sufficienti a giustificare la scelta di una misura cautelare più lieve quando opera la presunzione prevista per i reati di tipo mafioso.
  • Legami di parentela o circostanze occasionali (es. frequentazioni) sono elementi generici e, se non corroborati da fatti concreti, non smentiscono la valutazione sulla pericolosità e sul vincolo associativo.
  • La valutazione sull'idoneità e adeguatezza della misura cautelare deve essere compiuta con riferimento specifico alla tipologia di reato contestata e al contesto associativo da cui il reato emerge, non limitandosi a confronti con situazioni procedimentali diverse.

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