Cassazione Penale, Sentenza n. 31719/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per le ipotesi provvisoriamente contestate di tentata estorsione aggravata e di estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, nonché agli arresti domiciliari per il tentato delitto di turbata libertà degli incanti. Il Tribunale del riesame aveva sostituito tali misure con il divieto di dimora nella Regione Calabria. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato in modo assoluto la gravità delle condotte senza adeguatamente considerare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione. A sostegno della censura sono stati richiamati lo stato di incensuratezza, l'allontanamento spontaneo dai luoghi dei fatti, l'assenza di procedimenti pendenti anteriormente all'allontanamento, il tempo trascorso dalla commissione dei reati, indicato in circa quattro anni, l'irripetibilità del contesto originario e l'attività lavorativa stabile svolta fuori regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava criticamente con la motivazione del Tribunale del riesame sulla concretezza e sull'attualità del pericolo di reiterazione. Secondo la Corte, la prognosi cautelare era stata formulata sulla base delle concrete modalità delle condotte provvisoriamente contestate, caratterizzate dalla creazione di un clima di intimidazione, assoggettamento e timore, con efficacia amplificata dal metodo mafioso, nonché dei dati ambientali e del contesto sociale. Il tempo trascorso, gli elementi favorevoli all'indagato e l'attività lavorativa fuori regione non rendevano illogica la conclusione circa la perdurante esigenza di tutela della collettività. La misura del divieto di dimora è stata inoltre ritenuta meno afflittiva e adeguata a prevenire il riavvicinamento al contesto originario; la stessa misura era stata chiesta in via subordinata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la relativa valutazione prognostica può fondarsi sulle modalità concrete delle condotte, sulla loro gravità, sui dati ambientali e sul contesto sociale, anche a distanza di tempo dai fatti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato quale parametro per l'enunciazione dei motivi del ricorso nei limiti richiesti dalla disposizione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia cautelare, il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico e inammissibile quando non si confronta criticamente con le ragioni attraverso le quali il giudice del riesame ha affermato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione.
- La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione possono essere desunte, mediante una valutazione prognostica complessiva, dalle modalità realizzative delle condotte, dall'intensità intimidatoria, dal metodo mafioso, dai dati ambientali e dal contesto sociale, anche quando sia trascorso un significativo periodo di tempo dai fatti.
- Il decorso del tempo, l'incensuratezza, l'allontanamento dal luogo dei fatti e l'attività lavorativa stabile fuori regione non impongono di per sé l'esclusione delle esigenze cautelari, se il giudice espone in modo logico le ragioni della loro persistente concretezza e attualità.
- La misura del divieto di dimora può essere ritenuta adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione quando sia funzionale a impedire il riavvicinamento dell'indagato al contesto originario e risulti meno afflittiva rispetto alla misura precedentemente applicata.
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