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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, pubblicata il 12/3/2024.

Giustizia amministrativa202501551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta al professore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, pubblicata il 12 marzo 2024. Dal testo emerge che i ricorrenti lamentano la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi economici derivanti dalla sentenza, in particolare il pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore e l'attribuzione al professore della somma riconosciuta dalla pronuncia. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione e chiarimenti sull'adempimento o sull'eventuale ritardo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. In mancanza, nei successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono stati posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza presupposta al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di verificare l'avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione, fissando termini per la produzione dei documenti e, in caso di mancato adempimento, per la presentazione di una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.
  • Gli adempimenti istruttori finalizzati alla verifica dell'ottemperanza possono essere demandati al dirigente dell'ufficio amministrativo competente o a un funzionario delegato, anche con facoltà di subdelega, secondo le modalità stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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