Cassazione Civile, Ordinanza n. 23945/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione agli atti esecutivi deciso dal Tribunale di Siracusa, poi definito in appello dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 5 dicembre 2019 che aveva dichiarato inammissibile l’appello. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Il ricorso è stato però ritenuto tardivo: la Corte ha calcolato la scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. al 5 giugno 2020, poi prorogato di 64 giorni per la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l. 18/2020, con scadenza all’8 agosto 2020; poiché il ricorso è stato notificato/proposto il 4 settembre 2020, esso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente aveva sostenuto che dovesse applicarsi anche la sospensione feriale dei termini, ma la Corte ha escluso tale applicazione perché il giudizio aveva ad oggetto un’opposizione esecutiva, per la quale la sospensione feriale non opera neppure se l’impugnazione riguarda solo le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che il termine lungo per impugnare, sommato alla sospensione emergenziale di 64 giorni, fosse già scaduto prima della proposizione del ricorso. Ha inoltre escluso l’applicabilità della sospensione feriale, richiamando il principio per cui essa non si applica alle opposizioni esecutive, nemmeno quando sia impugnata soltanto la statuizione sulle spese. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
individua il termine lungo per proporre impugnazione, termine che nel caso di specie è stato ritenuto scaduto prima della proposizione del ricorso.
art. 83 d.l. 18/2020
ha determinato la sospensione obbligatoria dei termini processuali per 64 giorni, da aggiungersi al termine di impugnazione.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
richiamato quale base normativa della disciplina della sospensione feriale, esclusa nel caso di opposizione esecutiva.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente, ma senza incidere sull’esito di inammissibilità per tardività.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività quando sia proposto oltre il termine lungo di impugnazione, computato tenendo conto delle eventuali sospensioni normative dei termini applicabili al periodo considerato.
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive; tale esclusione opera anche se il gravame riguarda esclusivamente la regolazione delle spese di soccombenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, si dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23903/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →