Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16278/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di un fondo agricolo, a seguito di divisione di compendio ereditario, ha agito ex art. 950 c.c. contro la società proprietaria del fondo confinante per far determinare il confine tra le rispettive particelle catastali sulla base di un precedente accertamento tecnico preventivo. Ha inoltre dedotto che la controparte aveva chiuso un varco verso la strada provinciale, impedito la recinzione del fondo e occupato un’area con una tubazione, chiedendo il rilascio dell’area; in subordine, ha chiesto l’accertamento dell’usucapione di una porzione di terreno con cancello d’ingresso. Il Tribunale ha determinato il confine secondo la CTU. In appello la società ha contestato la decisione, mentre il proprietario ha proposto appello incidentale; la Corte d’appello ha respinto l’appello principale e ha condannato la società al rilascio dell’area occupata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte avrebbe prima affermato che il confine andava determinato dagli atti di acquisto, ma poi avrebbe ignorato l’atto di acquisto del 2005 che indicava la superficie di 12,28 are; 2) violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., per avere il giudice inciso illegittimamente sul contenuto dell’atto notarile e sulla descrizione catastale; 3) violazione dell’art. 59 L. notarile n. 89/1913, assumendo che l’atto pubblico non sarebbe emendabile; 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere considerato che la particella 765 avrebbe già avuto la consistenza di 12,28 are al momento dell’acquisto; 5) violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e mancata prevalenza dell’atto di acquisto del 2005; 6) omessa valutazione di un fatto decisivo, individuato in una comunicazione ministeriale che avrebbe confermato la correttezza delle misurazioni del 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo e quarto motivo, osservando che nei giudizi di regolamento di confini la base primaria è l’esame dei titoli di acquisto e dei frazionamenti allegati, con prevalenza, in caso di dati discordanti e acquisti in tempi diversi, del frazionamento collegato al titolo più risalente; perciò correttamente la Corte d’appello aveva fatto riferimento al frazionamento del 1969 per la particella della società. Ha escluso che l’atto pubblico del 2005 o la descrizione catastale avessero valore di intangibilità assoluta nei confronti dei terzi o potessero modificare la consistenza oggettiva del bene, richiamando il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Ha inoltre affermato che il riordino fondiario del 1999, essendo un accertamento amministrativo svolto senza coinvolgimento dei proprietari finitimi, non era idoneo a incidere sul confine tra fondi privati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla precisione delle misurazioni del 1999 ma sulla loro irrilevanza nei rapporti tra privati estranei al procedimento amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nell’azione di regolamento di confini la determinazione della linea separativa tra fondi limitrofi va compiuta attraverso l’esame dei titoli di acquisto e dei frazionamenti rilevanti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o contraddittoria non ricorre quando il percorso argomentativo della sentenza sia coerente e logicamente sviluppato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute infondate.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non investe un fatto storico decisivo effettivamente omesso dalla motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda le dichiarazioni delle parti e i fatti attestati dal pubblico ufficiale, non una pretesa intangibilità assoluta della consistenza oggettiva del bene nei confronti dei terzi.

  • art. 59 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Il divieto di annotazioni sugli atti non impedisce al giudice di accertare, in un giudizio tra terzi, la reale consistenza del bene oggetto del rogito.

  • art. 32 cod. nav.

    Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ha natura amministrativa e di mero accertamento, rilevante verso i privati solo se questi partecipino al procedimento e vi aderiscano.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regolamento di confini, la fonte primaria per individuare la linea divisoria tra fondi limitrofi è costituita dai titoli di acquisto e dai relativi frazionamenti; se gli atti sono discordanti e gli acquisti sono avvenuti in tempi diversi, prevale il frazionamento collegato al titolo più risalente.
  • La descrizione catastale o la consistenza riportata in un atto notarile non hanno efficacia di intangibilità assoluta nei confronti dei terzi e non possono di per sé modificare il confine reale tra fondi finitimi.
  • Il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet impedisce al dante causa di trasferire una maggiore estensione o confini diversi da quelli effettivamente acquistati, salvo un diverso acquisto previsto dalla legge.
  • Gli accertamenti amministrativi in materia di delimitazione del demanio marittimo hanno natura meramente ricognitiva e non incidono sui rapporti tra privati proprietari confinanti se questi non abbiano partecipato al procedimento o non vi abbiano aderito.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di appello.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se il fatto storico dedotto era realmente decisivo e la censura colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.