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Ordinanza

Ordinanza n. 1860/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 0245742 del 2 Ottobre 2025, pubblicato sul sito istituzionale di tale Ministero il 10 Ottobre 2025 - con il quale si disponeva, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 dell’avviso del Ministero del Turismo del 23 Dicembre 2021, la concessione delle agevolazioni in favore della Società ricorrente individuata nell’allegato elenco facente parte integrante di tale decreto, a valere sulle risorse di cui all’art. 1 del Decreto – Legge 6 Novembre 2021 n. 152, stanziate per la misura M1 – C3, Investimento 4.2.1. del PNRR, nella parte in cui all’art. 4 si prevedeva che “gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 Ottobre 2025”; - la nota di Invitalia S.p.A. prot. n. 0359255 del 3 Novembre 2025, con la quale si comunicava alla Società ricorrente, con riferimento all’istanza di tale Società del 23 Ottobre 2025, che “ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. e) dell’Avviso del Ministero del Turismo, come modificato dal Decreto Milleproroghe, gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 Ottobre 2025, termine ultimo improrogabile previsto dalla normativa di riferimento” e che “pertanto non è possibile richiedere eventuali proroghe oltre tale data”.

Giustizia amministrativa202602101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero del Turismo che ha disposto la concessione delle agevolazioni PNRR prevedendo la conclusione degli interventi entro il 31 ottobre 2025, nonché nota di Invitalia che ha negato la possibilità di prorogare tale termine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e soggetto gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 2 ottobre 2025, nella parte in cui prevedeva che gli interventi agevolati dovessero essere conclusi entro il 31 ottobre 2025, nonché la successiva nota di Invitalia del 3 novembre 2025, con cui era stata negata la possibilità di ottenere proroghe oltre tale data. Dal testo emerge che la controversia riguardava la legittimità e l'eventuale prorogabilità del termine di conclusione degli interventi finanziati nell'ambito della misura M1-C3, Investimento 4.2.1. del PNRR.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In punto di fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da adeguata probabilità di fondatezza, poiché il termine del 31 ottobre 2025 risultava previsto direttamente dalla fonte primaria, individuata nell'art. 14 del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il danno prospettato era meramente economico e integralmente suscettibile di ristoro. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e i presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 14 d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15

    Il giudice individua in tale disposizione di fonte primaria la previsione del termine del 31 ottobre 2025 per la conclusione degli interventi agevolati.

  • art. 8 dell'avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021

    È richiamato quale fondamento dell'adozione del decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni.

  • art. 4, comma 2, lett. e), dell'avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, come modificato dal decreto Milleproroghe

    Prevede, secondo la nota di Invitalia, che gli interventi debbano essere conclusi entro e non oltre il 31 ottobre 2025, termine ritenuto improrogabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando la prescrizione contestata risulta direttamente stabilita da una fonte primaria, salvo ogni diversa valutazione nella fase di merito.
  • Il danno meramente economico, quando sia integralmente suscettibile di ristoro, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
  • La previsione legislativa di un termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati pubblicamente costituisce un elemento ostativo alla concessione di proroghe incompatibili con tale termine, anche quando la proroga sia richiesta nei confronti del soggetto gestore della misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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