Ordinanza n. 20/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prefettizio prot n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Messina - Area I bis - in data 09/10/2025, notificato al ricorrente in data 10/10/2025, con il quale è stato decretato il divieto per il Sig. -OMISSIS- di detenere armi e munizioni e ciò previa assegnazione del termine di giorni 150 per curare la alienazione e/o il trasferimento delle armi in possesso del medesimo nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto prot n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Messina in data 10/12/2025, notificato al ricorrente in data 18/12/2025, con il quale è stato decretato che “le licenze di porto d’armi ad uso caccia di cui è titolare il sig. -OMISSIS-, sopra generalizzato, è revocata”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni, con obbligo di alienazione o trasferimento entro 150 giorni, e successivo decreto del Questore di revoca delle licenze di porto d’armi a uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il decreto prefettizio del 9 ottobre 2025 che gli vietava di detenere armi e munizioni e gli assegnava 150 giorni per alienarle o trasferirle a persona non convivente o prossimo congiunto munito di porto d’armi o nulla osta, prevedendo, in caso di inutile decorso del termine, la confisca delle armi ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, l. n. 152/1975. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del Questore del 10 dicembre 2025, recante la revoca delle licenze di porto d’armi a uso caccia. Le ragioni specifiche di illegittimità dedotte non sono esaminate nell’ordinanza, che ne riserva l’approfondimento alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di riservare alla sede di merito l’esame dei profili di illegittimità dedotti. In via cautelare ha sospeso soltanto in parte gli effetti del decreto prefettizio, al fine di mantenere integra la situazione di fatto e impedire la confisca conseguente all’inutile decorso del termine di 150 giorni: tutte le armi e munizioni del ricorrente dovranno essere custodite presso la Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea oppure in altro deposito individuato dal Prefetto di Messina. Resta fermo, nelle more, il divieto di detenzione imposto dal decreto prefettizio. Quanto alla domanda cautelare relativa al decreto questorile di revoca delle licenze, il TAR non ha disposto una sospensione autonoma, ritenendo adeguata tutela la sollecita definizione del merito e fissando l’udienza pubblica del 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito e di adottare misure provvisorie in attesa della definizione del giudizio.
art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152
Richiamato dal decreto prefettizio quale base della confisca delle armi e munizioni in caso di mancata alienazione o trasferimento entro il termine assegnato.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere soltanto gli effetti dell’atto necessari a conservare integra la situazione controversa, lasciando temporaneamente fermi gli altri effetti del provvedimento.
- Quando un divieto prefettizio di detenzione di armi impone l’alienazione o il trasferimento dei beni entro un termine, prevedendo in caso contrario la confisca, la sospensione cautelare può essere limitata alla parte che consente di evitare la confisca, disponendo la custodia delle armi presso l’autorità pubblica o altro deposito individuato dall’amministrazione.
- La custodia provvisoria delle armi presso l’autorità pubblica non equivale alla sospensione del divieto di detenzione, che può rimanere efficace nelle more del giudizio.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito può costituire tutela cautelare adeguata rispetto a un successivo provvedimento di revoca delle licenze di porto d’armi, quando la sospensione dell’atto non sia ritenuta necessaria.
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