Cassazione Penale, Sentenza n. 23885/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. La ricorrente, imputata per omicidio volontario (art. 575 e 576 n.1 c.p.) e rapina pluriaggravata (art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 3-bis e 3-quinquies) in concorso con Volodymir Uzdienov, ha lamentato: mancata o insufficiente motivazione circa l'impossibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misura meno afflittiva; mancata valutazione "attuale" del pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione, atteso il mutato quadro cautelare (tempo trascorso in detenzione, comportamento durante la detenzione domiciliare, contributo collaborativo con dichiarazioni autoaccusatorie, segnalazione del malfunzionamento del braccialetto). La difesa ha contestato la rilevanza e la portata delle intercettazioni richiamate dal Tribunale e ha sottolineato la mancata valutazione analitica degli elementi nuovi prodotti in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare è limitato a verificare la violazione di norme o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione e non può rivedere i fatti o riformulare valutazioni di merito. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha precisato che il braccialetto elettronico non costituisce una autonoma misura cautelare ma una modalità degli arresti domiciliari, per cui il giudice non ha l'obbligo di motivare separatamente se l'elettronica sarebbe idonea. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha rilevato: violazioni delle prescrizioni durante precedenti domiciliari (contatti con persone coinvolte nel procedimento, uso di utenze altrui e social network), intercettazioni dalle quali emergeva l'intenzione di allontanarsi dall'Italia, conversazioni contenenti minacce e segni di "disprezzo delle regole" idonei a sostenere il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio. La Corte ha inoltre ribadito la prevalenza della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., salvo prova contraria non fornita dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Indica il reato contestato; la Corte lo menziona nell'inquadramento del titolo cautelare per cui opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere se previsto dall'art. 275, comma 3 c.p.p.
art. 576 n.1 cod. pen.
Specificazione della aggravante rilevante ai fini del processo e del quadro cautelare, contribuente alla gravita' del fatto e alla presunzione di necessita' della custodia
art. 628 cod. pen.
rapina, primo e terzo comma, nn. 3-bis e 3-quinquies
Reato (rapina pluriaggravata) che concorre a costituire il titolo cautelare; la gravita' dei reati rafforza la presunzione di necessità della misura carceraria
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati
La Corte ha richiamato la presunzione speciale prevista dall'art. 275(3): per i reati ivi indicati la custodia cautelare in carcere e' prevalente salvo che la difesa dia prova contraria; tale presunzione riduce l'onere motivazionale del giudice nel comparare specifiche modalita' alternative (es. braccialetto)
art. 274 cod. proc. pen.
esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione)
Definisce i presupposti delle misure cautelari: il Tribunale ha valutato attualita' e concretezza di tali esigenze sulla base degli elementi probatori e delle intercettazioni; la Cassazione limita il controllo a verifica di motivazione non illogica
art. 273 cod. proc. pen.
gravi indizi di colpevolezza
Fornisce il parametro per la valutazione dell'esistenza di indizi gravi; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione non deve ricalcare la ricostruzione dei fatti del giudice di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di motivazione per i ricorsi
Norma richiamata per dire che i motivi sono stati riassunti entro i limiti per la Cassazione; attiene alla forma e contenuto della motivazione dei ricorsi in cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà
Massime di principio
- Per reati gravi ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. la custodia cautelare in carcere beneficia di una presunzione favorevole: la difesa deve fornire elementi concreti e attuali per contrastarla.
- Il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari sono modalità degli arresti domiciliari e non misure autonome; il giudice non è obbligato a valutare separatamente l'idoneità del controllo elettronico se ritiene che la custodia intramuraria sia necessaria.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione controlla la presenza di violazioni normative o la manifesta illogicità della motivazione, ma non procede a una rivalutazione dei fatti o della attendibilità delle prove.
- Intercettazioni in cui l'indagato manifesta intenzioni di allontanarsi o di eludere l'esecuzione della pena costituiscono elemento probatorio rilevante a sostegno del pericolo di fuga, anche se successivamente il comportamento appare conforme; il giudice valutera' la complessiva attualità del rischio.
- Violazioni pregresse delle prescrizioni di una misura domiciliare (comunicazioni con terzi coinvolti nel procedimento, uso di utenze di altri, social network) rafforzano la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione.
- Segnalazioni spontanee di malfunzionamento del braccialetto non sono automaticamente idonee a dimostrare la rinuncia all'intenzione di eludere la misura; il loro peso probatorio va valutato nel contesto complessivo.
- Per superare con successo un provvedimento cautelare in cassazione la difesa deve dimostrare konkretamente (non genericamente) travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
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