Ordinanza n. 7484/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5887 del 2025: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in data 22.02.25 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. quanto al ricorso n. 6032 del 2025: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in data 27.02.2025 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana, fondati su vicende penali emerse a carico di uno dei coniugi
Esito
La controversia
I due coniugi hanno impugnato distinti dinieghi di concessione della cittadinanza italiana, successivamente riuniti per esigenze di trattazione congiunta poiché entrambi fondati sulle vicende penali riferibili a uno dei ricorrenti. Il TAR aveva già disposto incombenti istruttori, rilevando, per il ricorso della moglie, una possibile discordanza tra il nominativo riportato nell'atto introduttivo e quello indicato nel modulo di deposito, nonché, per entrambi i ricorsi, l'impossibilità tecnica di visualizzare integralmente le PEC di conferma della notifica e i relativi allegati. Anche dopo l'adempimento istruttorio, non è stato possibile accertare con certezza se nel fascicolo relativo al ricorso n. 6032 del 2025 fosse presente il ricorso effettivamente proposto dalla moglie, né verificare integralmente le ricevute di consegna PEC, comprensive degli allegati e quindi degli atti introduttivi e delle censure formulate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione dei dinieghi di cittadinanza. Ha ritenuto necessario reiterare gli incombenti istruttori già disposti, imponendo alle parti di produrre o rendere verificabili gli atti introduttivi di ciascun giudizio e le relative notifiche, con particolare attenzione alla compatibilità dei formati documentali con il SIGA. L'istruttoria è stata ritenuta imprescindibile per accertare l'identità dell'atto introduttivo di ciascun ricorso e le censure dedotte. Le parti dovranno adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito è stata rinviata al 27 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità per ragioni di tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Norme richiamate quali base per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione depositata telematicamente non consente di verificare con certezza l'identità dell'atto introduttivo, la sua riferibilità alla parte e la completezza della notificazione, il giudice amministrativo deve disporre o reiterare gli opportuni incombenti istruttori prima di decidere nel merito.
- La verificabilità integrale delle ricevute PEC e degli allegati notificati costituisce un presupposto necessario per accertare la ritualità della notificazione, il contenuto del ricorso e le censure effettivamente devolute al giudizio.
- Le parti devono depositare documenti in formati compatibili con il sistema informatico della giustizia amministrativa, così da consentire al giudice e alla controparte la piena consultazione degli atti rilevanti.
Come è indicizzato
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