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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10666 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.C. ha impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. Liguria resa in sede di rinvio, che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo a IVA all'importazione e imposta di consumo sui tabacchi. Ha dedotto, tra l'altro, l'omesso esame di fatti decisivi, l'insufficienza o apparenza della motivazione, la violazione delle regole sull'onere della prova e sull'acquisizione dei documenti, il mancato esame degli elementi del procedimento penale e la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo. In particolare, contestava il proprio coinvolgimento nella società belga Z. e nelle operazioni di contrabbando, nonché la sufficienza del richiamo alla sentenza penale per determinare imponibile e tributi dovuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi, rilevando che la sentenza di rinvio aveva esaminato le principali risultanze documentali, indicato gli elementi dai quali emergevano i collegamenti di G.C. con la società Z. e verificato che l'avviso di accertamento consentiva di ricostruire imposte e interessi sulla base dell'elencazione dei documenti doganali, delle date e dei quantitativi di tabacchi. È stata confermata la validità dell'accertamento e G.C. è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 40.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    Esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, contro la sentenza d'appello che conferma integralmente quella di primo grado.

    In presenza di una doppia decisione conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in Cassazione nei casi e alle condizioni previste dalla norma.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

    Sono denunciabili soltanto anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile la semplice insufficienza della motivazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve esporre gli elementi essenziali della decisione e le ragioni poste a fondamento della pronuncia. Nel caso esaminato, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la C.T.R. aveva indicato i documenti e le circostanze rilevanti.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi e ai punti decisori stabiliti dalla Cassazione. La C.T.R. ha rispettato il precedente giudizio di rinvio verificando la rilevanza degli elementi del procedimento penale e la ricostruibilità della liquidazione tributaria.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. La censura del contribuente è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e dubitativo, senza indicare puntualmente quali documenti sarebbero stati utilizzati senza essere stati prodotti.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o comunque acquisite secondo legge. La violazione deve essere specificamente indicata e non può consistere in una mera critica alla valutazione delle prove.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Disciplina il deposito e l'indicazione dei documenti nel processo tributario. Un documento irregolarmente prodotto non può fondare la decisione salvo accettazione, anche implicita, della controparte; la contestazione deve però essere specifica e documentata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche oltre i limiti ordinari previsti dall'art. 345 c.p.c.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato e può fondarsi anche sul richiamo ad altri atti, se conosciuti o conoscibili dal contribuente.

    L'avviso può essere motivato per relationem mediante il rinvio ad atti del procedimento penale già conosciuti dal contribuente, quando tali atti consentano di comprendere i presupposti della pretesa e di ricostruire l'imponibile.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    In materia doganale disciplina il procedimento e le garanzie del contribuente. La Corte ha ritenuto che la partecipazione al procedimento penale relativo ai medesimi fatti possa offrire una garanzia conoscitiva almeno equivalente rispetto al contraddittorio amministrativo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia breve o non convincente: occorre dimostrare una reale mancanza di motivazione o una delle gravi anomalie motivazionali riconosciute dalla giurisprudenza.
  • Quando primo e secondo grado concordano sulla ricostruzione dei fatti, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è fortemente limitata e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Nel processo tributario le contestazioni sull'uso di documenti devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare quali documenti non sarebbero stati prodotti, dove sarebbero stati utilizzati e quale concreta violazione ne deriverebbe.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem tramite il richiamo a una sentenza penale o ad altri atti già conosciuti dal contribuente, purché il richiamo permetta di individuare i fatti, l'imponibile e i criteri di calcolo del tributo.
  • Il giudice non deve esaminare analiticamente ogni singolo documento o argomento della parte, ma deve indicare gli elementi essenziali che hanno determinato il proprio convincimento.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi alle indicazioni della Cassazione e completare gli accertamenti richiesti, senza essere obbligato a riesaminare ogni aspetto già definito o a replicare puntualmente a tutte le deduzioni delle parti.
  • La partecipazione del contribuente al procedimento penale relativo ai medesimi fatti può rilevare ai fini della conoscibilità degli elementi dell'accertamento e della sufficienza della motivazione dell'atto tributario.
  • Una critica alla ricostruzione probatoria del giudice di merito, se formulata in modo generico o volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, è normalmente inammissibile in Cassazione.

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