Cassazione Penale, Sentenza n. 18014/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta, tempestivamente presentata nel termine di legge e corredata dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato, di sostituzione della pena pecuniaria (ammenda complessiva di euro 900,00) irrogata con decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada (commi 2, lett. b) e 2-sexies) con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta ritenendo che, dopo la precedente conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la sostituzione complessiva con il lavoro di pubblica utilità non fosse ammessa in sede di decreto penale e fosse possibile solo nel giudizio conseguente ad opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato il provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per il prosieguo. La Corte ha affermato che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada consente la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità anche dopo l'adozione del decreto penale, su istanza tempestiva dell'imputato (la 'non opposizione' può essere efficacemente manifestata dalla medesima istanza), e che la precedente conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non impedisce la successiva sostituzione con lavori di pubblica utilità. La decisione è motivata con richiamo a precedente giurisprudenza favorevole (sez. 4, Parolin e seguenti) e all'orientamento legislativo delle riforme (d.lgs. n.150/2022 e d.lgs. n.31/2024) che mirano a semplificare e agevolare l'accesso alla misura.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
«la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...»
La Corte interpreta la norma nel senso che la sostituzione può essere effettuata anche successivamente all'emissione del decreto penale, su istanza esplicita dell'imputato (considerata equivalente alla 'non opposizione'), e non è preclusa dalla precedente conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
art. 459 cod. proc. pen. (commi citati: 1-bis, 1-ter, 2, 3-ter)
Il comma 1-ter va letto, secondo la Corte, in chiave 'a formazione progressiva' e in connessione con l'art.186 comma 9-bis: la disciplina consente una procedura bifasica (istanza e verifica dei presupposti) che permette la sostituzione anche dopo la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; non limita la sostituzione ai soli casi in cui sia stata originariamente irrogata una pena detentiva non convertita.
d.lgs. n. 150 del 2022
Rilevato come il legislatore delegato abbia ispirato la formulazione di art. 459 (comma 1-ter) con l'obiettivo di semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale favorevole.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Modifica successiva della disciplina procedurale citata dalla Corte: non impedisce l'interpretazione estensiva già sostenuta dalla giurisprudenza, anzi conferma il modello procedurale progressivo richiamato dalla Corte.
art. 56-bis legge n. 689 del 1981
Riferimento alla normativa che disciplina i lavori di pubblica utilità; la Corte ricorda che l'istituto è assimilabile a un meccanismo di 'probation' favorevole all'imputato e va interpretato in senso estensivo.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il diritto di difesa come parametro costituzionale: una lettura restrittiva tale da impedire l'accesso alla sostituzione rischierebbe di violare il diritto di difesa dell'imputato.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere presentata anche dopo l'adozione del decreto penale di condanna, senza necessità di proporre opposizione, purché tempestiva e corredata della documentazione richiesta (p.es. dichiarazione di disponibilità dell'ente).
- La precedente conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria non preclude la successiva sostituzione con lavori di pubblica utilità: il giudice deve valutare i presupposti sostanziali per la misura, non escluderla a priori per ragioni di coerenza tecnica tra regimi sanzionatori.
- Il procedimento è da considerarsi bifasico/progressivo: 1) istanza dell'imputato (con o senza opposizione) e verifica dei presupposti; 2) in caso positivo, applicazione della sostituzione; in caso negativo, dove non vi sia opposizione, dichiarazione di esecutività del decreto.
- Le riforme legislative (d.lgs. n.150/2022 e d.lgs. n.31/2024) e la giurisprudenza di legittimità tendono ad agevolare l'accesso agli istituti deflattivi e alla 'probation' (lavori di pubblica utilità), per cui le disposizioni vanno interpretate in senso favorevole all'imputato compatibilmente con i presupposti di legge.
- Per massimizzare le possibilità di accoglimento, l'interessato deve proporre tempestivamente l'istanza nei termini di legge, allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente e documentazione utile, e motivare l'istanza richiamando l'orientamento giurisprudenziale e la finalità rieducativa/deflattiva dell'istituto.
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