Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 483/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità della sanzione per ritardato versamento (iscritta a ruolo nella misura del 30% della maggiore imposta) applicata dall'Agenzia dopo che il Consorzio, avendo indicato in dichiarazione un'aliquota agevolata poi ritenuta non applicabile, aveva sanato la posizione con ravvedimento operoso versando la maggiore imposta e la sanzione ridotta per infedele dichiarazione. L'Agenzia sosteneva che le fattispecie di dichiarazione infedele e di omesso/ritardato versamento siano autonome e concorrenti, entrambe sanzionabili

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto configurabile la sola fattispecie della dichiarazione infedele (emendata tramite ravvedimento operoso) e non anche quella del ritardato versamento; ne consegue che la sanzione per ritardato versamento non poteva essere applicata perché assorbita dalla sanzione per dichiarazione infedele. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato dichiarato assorbito. Le spese sono compensate. La C.T.R. aveva comunque negato la ripetizione della sanzione pagata dal Consorzio per definizione agevolata, ritenendo non sussistenti i presupposti di obiettiva incertezza per la restituzione

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 32, comma 2

    art. 32, comma 2, d.lgs. n. 446/1997

    Disciplina la sanzione per dichiarazione infedele; la Corte ha interpretato che l'indicazione in dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta integra la fattispecie della dichiarazione infedele, la quale copre anche il conseguente mancato versamento derivante da quella omissione

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 34

    art. 34, d.lgs. n. 446/1997

    Regola le sanzioni per omesso o ritardato versamento; la Corte ha stabilito che questa fattispecie sanziona il mancato pagamento non conseguente ad una omessa o errata indicazione nella dichiarazione, e quindi non si applica quando il mancato versamento sia diretta conseguenza della dichiarazione infedele

  • d.lgs. 22 dicembre 1997, n. 471 - art. 5

    art. 5, d.lgs. n. 471/1997

    Norma parallela in tema di IVA sulla dichiarazione infedele; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sanzione per dichiarazione infedele copre anche il mancato pagamento derivante dalla stessa omissione, con assorbimento della sanzione per mancato versamento

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 13, primo comma, lett. b)

    art. 13, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 472/1997

    Regola il ravvedimento operoso (sanatoria con versamento ridotto); nel caso il Consorzio ha beneficiato del ravvedimento per correggere la dichiarazione infedele e versare la sanzione in misura ridotta

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis

    art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato; sulla base di tale controllo l'Agenzia ha rilevato il tardivo pagamento e iscritto a ruolo la sanzione per ritardato versamento

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10, terzo comma

    art. 10, terzo comma, legge n. 212/2000

    Prevede condizioni per la ripetizione di somme versate per effetto di norme tributarie incerte; la C.T.R. aveva ritenuto non sussistenti le condizioni di obiettiva incertezza per autorizzare la restituzione della sanzione pagata in definizione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che non è applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, le quali sono esonerate dal versamento materiale del contributo

Massime di principio

  • Quando la dichiarazione indica un'imposta inferiore a quella effettivamente dovuta (dichiarazione infedele), la sanzione prevista per dichiarazione infedele copre anche il mancato o tardivo versamento conseguente: la sanzione per omesso/ritardato versamento non si applica separatamente (principio di assorbimento)
  • Se il contribuente corregge la dichiarazione con ravvedimento operoso e versa la maggiore imposta con la sanzione ridotta prevista, l'azione sanzionatoria successiva dell'Amministrazione per tardivo versamento può essere annullata se il mancato versamento è mera conseguenza della dichiarazione infedele
  • La sanzione per omesso/ritardato versamento resta applicabile quando l'imposta è correttamente indicata in dichiarazione ma non viene versata nei termini; in quel caso non opera l'assorbimento
  • La ripetizione di sanzioni già pagate richiede la sussistenza delle condizioni di 'obiettiva incertezza' delle norme; l'assenza di tale incertezza può escludere il diritto al rimborso
  • Nelle controversie con amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato non si applica l'obbligo materiale del versamento del contributo unificato previsto da talune disposizioni (meccanismo della prenotazione a debito)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.