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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - dei provvedimenti con cui il Comune di Senigallia ha ripartito gli spazi acqua della Piscina Molinello 2 fra gli operatori richiedenti per i mesi di ottobre e novembre 2021, come indicato nei calendari allegati alle e-mail di data 24 settembre 2021 e 13 ottobre 2021, respingendo parzialmente le istanze della ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali in particolare, per quanto occorrer possa, del calendario relativo alla proposta di assegnazione degli spazi acqua allegato all’e-mail del Comune del 14 ottobre 2021, nonché, relativamente alla procedura seguita e al criterio utilizzato, del calendario definitivo relativo al mese di settembre 2021 con relativa e-mail di trasmissione; e per la conseguente condanna del Comune di Senigallia al risarcimento di ogni danno derivante dai provvedimenti e dagli atti impugnati, nonché per la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio oltre che del contributo unificato; Con i motivi aggiunti depositati il 25/2/2022: - dei provvedimenti con cui il Comune di Senigallia ha ripartito gli spazi acqua della Piscina Molinello 2 fra gli operatori richiedenti, per il mese di dicembre 2021, come indicato nel calendario allegato alla e-mail in data 29 novembre 2021; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi inclusa, ove occorrer possa, l’autorizzazione prot. 55.903 del 30 novembre 2021 all’utilizzo dell’impianto agli orari nella stessa indicati; e per la conseguente condanna del Comune di Senigallia al risarcimento di ogni danno derivante dai provvedimenti e dagli atti qui impugnati; nonché per la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio oltre che del Contributo Unificato anche per la proposizione dei motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202100590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ripartizione degli spazi acqua della Piscina Molinello 2 tra gli operatori richiedenti per ottobre, novembre e dicembre 2021, comunicata tramite e-mail e calendari; con i motivi aggiunti è stata impugnata anche l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto per dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione sportiva ha contestato la significativa riduzione delle ore e delle corsie assegnatele per i mesi di ottobre e novembre 2021 e, con motivi aggiunti, per dicembre 2021, deducendo che il Comune non avesse indicato i criteri adottati per ripartire gli spazi. Ha lamentato violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del contraddittorio, difetto di motivazione e di istruttoria e, in via subordinata, la mancata indizione di una procedura a evidenza pubblica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, perché erano state impugnate e-mail e calendari, ritenuti atti endoprocedimentali, senza impugnare le autorizzazioni che formalizzavano le assegnazioni. Ha giustificato la riduzione con la temporanea chiusura della piscina Le Saline e con le restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. Nel settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.

La decisione

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione espressa della ricorrente, ritualmente formulata dal difensore. Il Collegio ha precisato che l’opposizione del Comune non impedisce la declaratoria processuale. Ai fini delle spese, nonostante l’improcedibilità, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale: ha ritenuto non fondate le censure. Le e-mail e i calendari impugnati in via principale erano comunicazioni o atti endoprocedimentali, non provvedimenti finali ai quali riferire i requisiti formali degli atti amministrativi; le autorizzazioni finali risultavano impugnate soltanto per dicembre. Le doglianze su partecipazione, contraddittorio, motivazione e istruttoria sono state ritenute infondate, poiché il Comune aveva informato le associazioni della riduzione contingente degli spazi e le aveva coinvolte in un percorso di concertazione volto a contemperarne le esigenze. È stata ritenuta infondata anche la censura sulla necessità di una gara: il Comune poteva gestire in economia la Piscina Molinello 2, caratterizzata da elevati costi di gestione e destinata alla generalità della popolazione; diversamente, la Piscina Le Saline, destinata tradizionalmente alle attività agonistiche, era affidata in concessione mediante gara. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 1.500 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione

    La dichiarazione rituale della parte di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche se la controparte si oppone.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Né risultano meritevoli di favorevole apprezzamento le doglianze che si appuntano sulla violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e del principio del contraddittorio, sul difetto di motivazione e di istruttoria.

    Nel caso concreto non è stata ravvisata la violazione del preavviso di rigetto o del contraddittorio, tenuto conto dell’informazione tempestiva alle associazioni e del loro coinvolgimento nel procedimento concertato.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa, resa ritualmente dal difensore, con cui la parte manifesta di non avere più interesse alla tutela richiesta determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; la controparte non può impedirne la declaratoria opponendosi alla dichiarazione o ai suoi effetti processuali.
  • In caso di improcedibilità sopravvenuta, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle censure senza decidere nel merito la domanda principale.
  • Comunicazioni e calendari che si limitano a rendere nota una ripartizione e hanno natura endoprocedimentale non sono equiparabili ai provvedimenti finali quanto ai requisiti formali degli atti amministrativi.
  • La rimodulazione di spazi di un impianto pubblico per una temporanea riduzione della disponibilità può essere effettuata mediante un percorso concertato con gli operatori interessati; il coinvolgimento e l’informazione delle associazioni possono escludere, nel caso concreto, le dedotte carenze di contraddittorio, motivazione e istruttoria.
  • L’assegnazione di spazi in un impianto natatorio gestito direttamente dal Comune e destinato all’uso della generalità della popolazione non richiede necessariamente una procedura a evidenza pubblica quando non si tratta di affidare a un privato la gestione del servizio; la scelta va distinta dall’affidamento in concessione della gestione di un diverso impianto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàPartecipazione al procedimento
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

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