Sentenza n. 1166/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 12024 del 14 febbraio 2024, con il quale il Comune di Nettuno ha disposto la decadenza de Il Gabbiano di Rossi & Gargiullo s.n.c., dalla concessione demaniale marittima n. 45 del 30 aprile 2010, rinnovata ope legis in data 1° marzo 2017, per effetto di quanto previsto dall’art. 47, co. 1, lettera f), del codice della navigazione, ordinando lo sgombero dell’area occupata e la riconsegna della stessa nel pristino stato; - di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente e, in particolare: della comunicazione di inizio del procedimento di decadenza prot. n. 18475 del 28 dicembre 2023; della nota prot. n. 10641 dell’8 febbraio 2024; del rapporto di servizio contenente l’esito del sopralluogo eseguito in data 2 febbraio 2024 da personale dell’Ufficio Urbanistica di cui alla nota prot. n. 9903 del 6 febbraio 2024, dell’Area IV Governo e Territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, con ordine di sgombero e riconsegna dell’area nello stato originario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera f), del codice della navigazione, ordinando lo sgombero dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi. La decadenza era fondata sul perdurante inadempimento della concessionaria rispetto all’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate sul demanio marittimo. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR e del Consiglio di Stato, la società ha dichiarato di avere eseguito l’ordinanza di demolizione, rimosso i manufatti abusivi e le opere di attrezzaggio e lasciato libera l’area demaniale, riconoscendo così il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Il Comune non si è opposto alla declaratoria di improcedibilità, ma ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della società e il comportamento processuale successivo sono stati qualificati come rinuncia irrituale, idonea, per il loro carattere univoco, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha richiamato anche l’art. 35, comma 1, lettera c), e l’art. 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione delle valutazioni già espresse nella fase cautelare: il ricorso non appariva assistito da fumus boni iuris, considerato il precedente rigetto dell’impugnazione contro l’ordinanza di demolizione e la permanenza dell’inadempimento posto a fondamento della decadenza. La società è stata condannata a pagare al Comune 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, lettera f), codice della navigazione
La disposizione è stata indicata quale base giuridica della decadenza dalla concessione demaniale per inadempimento del concessionario.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Fatti, atti o comportamenti processuali univoci, anche senza il rispetto delle formalità della rinuncia, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice tra le disposizioni applicate alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione dell’atto amministrativo presupposto e il conseguente venir meno dell’interesse sostanziale alla decisione possono essere desunti dal giudice anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia, quando fatti, atti o comportamenti delle parti abbiano carattere univoco.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente sulla base degli elementi già acquisiti, comprese le valutazioni formulate in sede cautelare.
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