Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con tre motivi: (1) errore di fatto per presunta obliterazione dello scrutinio del quarto motivo (nullità della contestazione capo C3 e derubricazione del capo C7 per lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); (2) errore di fatto per vizio percettivo in ordine alla prescrizione dei reati contestati (sostegno che, alla normativa vigente al momento della commissione, i reati si erano estinti); (3) errore di fatto per vizio percettivo relativo alla determinazione della pena in appello, in particolare l'aumento per continuazione con fatti già giudicati sarebbe stato calcolato senza tener conto che la pena risultava già scontata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) il primo motivo non è un errore percettivo ma una censura di valutazione giuridica già affrontata e motivatamente respinta dalla precedente decisione; (2) il secondo motivo è inammissibile perché la questione della prescrizione non era stata dedotta né in appello né in cassazione, e non sono stati forniti elementi che dimostrassero che l'omessa rilevazione fosse un mero errore percettivo; (3) il terzo motivo è improcedibile in questa sede perché attiene alla determinazione della pena eseguibile e, dunque, alla fase esecutiva, non a questa tipologia di ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio previsto è limitato a errori di fatto derivanti da vizio percettivo; non è applicabile a valutazioni giuridiche o giudizi di merito complessi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2
Norma richiamata in ordine alla riqualificazione del delitto operata in sede di merito; la Corte ha confermato che tali riqualificazioni e le relative motivazioni rientano nella valutazione di merito non sindacabile come mero errore percettivo.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Previsione sulla derubricazione per lieve entità; la Corte ha considerato che la richiesta di derubricazione era già stata esaminata e non può essere trasformata in doglianza per errore di fatto.
art. 157 cod. pen.
Normativa sulla prescrizione applicabile ai fatti; la Corte ha richiamato che la questione della prescrizione deve essere dedotta tempestivamente e con specificità per poter essere riesaminata con il rimedio previsto dall'art. 625-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nel dispositivo in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; ha portato alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è riservato a errori di fatto riconducibili a un vizio percettivo; non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito già motivati.
- La prescrizione deve essere sollevata tempestivamente nel corso del processo d'appello o nel ricorso per cassazione; se non è stata dedotta nelle fasi precedenti, sarà difficile farla valere con richiami generici in sede di ricorso straordinario, salvo che sia dimostrabile che l'omissione sia un mero errore percettivo dell'organo giudicante.
- Questioni relative alla determinazione della pena da eseguire (calcolo di aumenti per continuazione, scomputo di pene già scontate, ecc.) appartengono alla fase esecutiva e non sono in genere rimediabili con il ricorso straordinario per errori di fatto; vanno dedotte con gli strumenti propri dell'esecuzione.
- Perché un'omissione in sede di legittimità sia considerata errore percettivo emendabile con art. 625-bis è necessario che emerga chiaramente che la decisione controparte non sia frutto di un autonomo percorso decisorio contenente valutazioni giuridiche specifiche.
- I ricorsi che non forniscono una ricostruzione puntuale della sequela procedimentale e non dimostrano compiutamente l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale sono destinati all'inammissibilità per carenza di specificità.
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