Sentenza n. 13480/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per l’importo complessivo di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attribuzione del beneficio economico complessivo di 2.500 euro. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni era decorso. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la domanda di penalità di mora, salva una possibile successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri conseguenti all’accertamento dell’inottemperanza al giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato individuato come fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla decisione oggetto del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l’esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine per l’esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni, richiamata dal giudice insieme all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale cui si riferiva il giudicato del Tribunale ordinario concernente il diritto alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e che sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento, ove l’amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione.
- Quando il creditore allega l’inadempimento di un obbligo risultante dal giudicato, grava sull’amministrazione debitrice fornire chiarimenti e dimostrare l’esatto adempimento; in mancanza, la domanda di ottemperanza può essere accolta.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato, che deve essere eseguito nei suoi esatti contenuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, allo stato, non risultino i relativi presupposti, ferma la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza successiva ai termini fissati dal giudice.
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