Cassazione Penale, Ordinanza n. 10610/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo un unico motivo: erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la recidiva non dovesse essere riconosciuta; la Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la pluralità di delitti e la progressione criminosa come indice di una pericolosità crescente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato correttamente il riconoscimento della recidiva, evidenziando la progressione criminosa desumibile dalla pluralità dei reati commessi e la conseguente pericolosità ingravescente dell'imputato. La replica del ricorrente si è risolta in una mera negazione delle circostanze poste a base della decisione, senza specifica confutazione della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
norma richiamata come disciplina della recidiva; la Corte ne conferma l'applicazione quando la pluralità di precedenti delitti e la progressione criminosa evidenzino una pericolosità crescente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è aspecifico e quindi inammissibile quando si limita a negare apoditticamente gli elementi valorizzati dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice può valorizzare la pluralità dei delitti commessi e la progressione criminosa come indici di una pericolosità ingravescente, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
- La contestazione della recidiva richiede una critica concreta della motivazione di merito; una mera opposizione assertiva non è idonea a scalfire la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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