Cassazione Civile, Ordinanza n. 10616/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per COSAP relativo all'anno 2009, con cui l'ente territoriale richiedeva al condominio il pagamento di euro 5.324,42 per griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro dell'edificio. Il condominio aveva opposto che tali manufatti erano stati realizzati in sede di edificazione su area privata, senza alcun titolo concessorio all'uso particolare di bene pubblico, e quindi senza il presupposto per l'applicazione del canone. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dell'ente, ritenendo operante un giudicato esterno favorevole al condominio. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale applicato il giudicato esterno, sostenendo che nelle controversie su rapporti di durata e su questioni di diritto il giudicato non impedirebbe la riesamina alla luce di successivi mutamenti giurisprudenziali; 2) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997, del regolamento comunale COSAP n. 339/1998 e della legge n. 2248/1865, sostenendo che il canone sarebbe dovuto anche per occupazioni di fatto di beni pubblici o aree private soggette a servitù pubblica e che l'onere probatorio sulla proprietà dell'area graverebbe sul soggetto che contesta la pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente i due motivi inammissibili. Ha affermato che il COSAP non ha natura tributaria, ma di entrata patrimoniale privatistica dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Nei rapporti di durata il giudicato opera anche per i periodi successivi, purché il fatto costitutivo resti identico e non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto del rapporto. Nel caso concreto, il fatto costitutivo era il medesimo per tutte le annualità, cioè la presenza delle griglie e intercapedini in corrispondenza del condominio. La Corte ha escluso che il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale consenta di superare il giudicato, poiché ciò che rileva è una nuova regolamentazione normativa o una sopravvenienza idonea a modificare il rapporto, non una mera rivalutazione in diritto della questione già decisa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame della medesima questione tra le stesse parti quando il fatto costitutivo del rapporto resti identico.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato formale della decisione impone il limite del decisum nei successivi giudizi tra le stesse parti, salvo sopravvenienze idonee a modificare il rapporto.
art. 63 d.lgs. n. 446/1997
È richiamato come base normativa del COSAP, che la Corte qualifica come entrata patrimoniale privatistica dovuta per concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.
art. 1 del regolamento del Comune di Roma n. 339/1998
È richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza del canone anche per occupazioni di fatto; la censura è reputata inammissibile perché coperta da giudicato.
legge n. 2248/1865
È menzionata dal ricorrente a supporto della tesi sulla servitù pubblica e sulla natura dell'occupazione, ma la questione è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata il giudicato formatosi su un fatto costitutivo attuale preclude il riesame della medesima questione nei giudizi relativi alle annualità successive, quando il fatto storico resta immutato.
- Il giudicato copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche tutte le questioni giuridiche e fattuali che costituiscono antecedenti logici necessari della decisione, impedendone la riproposizione tra le stesse parti.
- Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, da solo, non costituisce sopravvenienza idonea a superare il giudicato: occorre una nuova regolamentazione normativa o un mutamento del contenuto materiale del rapporto.
- Per i canoni relativi all'occupazione di spazi pubblici, la qualificazione dell'entrata come patrimoniale privatistica comporta che il presupposto impositivo/para-concessorio vada valutato in relazione all'effettiva occupazione del bene pubblico e al titolo dell'uso speciale.
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