Cassazione Penale, Sentenza n. 29347/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vassallo impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna in primo grado per più reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata. Denuncia omessa motivazione, violazione di legge e travisamento in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che all'udienza del 10/03/2021 la difesa, con procura speciale, aveva proposto un concordato di pena (pena concordata: anni 3 mesi 4 di reclusione e euro 1.600 di multa) con il consenso del Pubblico Ministero; tuttavia la Corte territoriale non si è pronunciata sulla proposta né ha comunicato alle parti il rigetto, e ha invece emesso direttamente il dispositivo confermando la sentenza di primo grado senza consentire la prosecuzione del dibattimento e la discussione sulle questioni già rinunciate condizionatamente al concordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'Appello, pur avendo ricevuto la proposta di concordato con il consenso del P.G. e avendo concesso un rinvio per consentire la proposta, non ha pronunciato alcuna decisione relativa al concordato né ha disposto la prosecuzione del dibattimento dopo un eventuale rigetto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. Sulla base della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47574/2019) tale pronuncia è nulla perché impedisce alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la mancata considerazione della proposta di concordato e presunte violazioni procedurali correlate; dal testo della sentenza emerge che la norma è stata richiamata quale parametro di legittimità in tema di procedura di formalizzazione dell'accordo, senza che la Corte di merito vi dia conto.
art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamati dalla Cassazione per qualificare la nullità della pronuncia resa immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, nella parte in cui impedisce alle parti la discussione e le conclusioni; implicano la invalidità degli atti viziati per cause previste dalla norma.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione che disciplina le nullità e le relative conseguenze procedurali; la Corte ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza di appello per mancata osservanza delle garanzie procedurali previste per il concordato.
art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza citata e la Cassazione, se il concordato (accordo sulla pena) proposto dalle parti viene rigettato, il giudice è tenuto a disporre la prosecuzione del dibattimento per consentire alle parti la discussione e le conclusioni nel merito; la mancata disposizione della prosecuzione rende la successiva sentenza nulla.
Cassazione, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019
Precedente di legittimità richiamato per affermare che è nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo concordato in appello, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, poiché ciò impedisce alle parti di discutere e formulare conclusioni nel merito.
Massime di principio
- Quando le parti propongono un concordato di pena in appello con rinuncia condizionata a motivi di impugnazione, il giudice di merito deve esprimersi esplicitamente sulla proposta: oppure accettarla o, se la rigetta, disporre la prosecuzione del dibattimento per consentire la discussione e le conclusioni.
- La semplice pronuncia del dispositivo che conferma la sentenza di primo grado, senza decidere sulla proposta di concordato e senza disporre la prosecuzione dell'istruttoria, integra una nullità che può determinare l'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione.
- La rinuncia alla trattazione di motivi d'appello da parte della difesa è efficacious solo se condizionata all'accoglimento del concordato; se il concordato non è accolto, la rinuncia non può dispiegare i suoi effetti se non è stata consentita alle parti la prosecuzione del contraddittorio.
- La presenza del consenso del Pubblico Ministero alla proposta di concordato non esonera il giudice dall'obbligo di pronunciarsi esplicitamente sulla proposta e, in caso di rigetto, dall'ordinare la prosecuzione del dibattimento.
- Per evitare il rischio di nullità procedurali, la difesa dovrebbe curare che il verbale riporti chiaramente la proposta concordata, il consenso del P.M. e la decisione esplicita del giudice sul concordato; in caso di rigetto, chiedere formalmente la riapertura della discussione e registrare l'eventuale mancata disposizione.
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