Sentenza n. 2059/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da Ehsan Ayesha presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio, qualificato come silenzio-inadempimento o rifiuto, formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La ricorrente ha aderito alla richiesta quanto all'improcedibilità per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata comunque posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento richiesto possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora stato adottato il provvedimento finale.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia realizzato l'utilità sostanziale richiesta dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sul silenzio.
- Il comportamento operoso dell'amministrazione nel corso del giudizio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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