Cassazione Penale, Ordinanza n. 13923/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'Appello di Torino, a seguito di impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna di primo grado, ha preso atto di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. e ha ridotto la pena inflitta in primo grado. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione della decisione di secondo grado: in particolare, ha lamentato che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla concreta commisurazione della pena, alla sua proporzione rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo era generico e, soprattutto, che nel concordato in appello le parti rinunciano a dedurre nel successivo giudizio di legittimità tutte le questioni oggetto dell'accordo o comunque non devolute, salvo il caso di pena illegale. Poiché il ricorso non prospettava alcuna illegalità della pena, ma solo la quantificazione di una pena già concordata e recepita dal giudice, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto il motivo di doglianza generico e ha affermato che, nel giudizio d'appello definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di legittimità non può sindacare questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato, né può essere chiesto un ulteriore controllo sulla motivazione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Non essendo stata dedotta né ravvisata l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La decisione d'appello definita con accordo tra le parti comporta rinuncia alle questioni non devolute o oggetto dell'accordo, con conseguente forte limitazione del sindacato di legittimità.
art. 62 n. 4 c.p.
Nel caso concreto costituiva il tema residuo oggetto di devoluzione, richiamato dalla Corte come unico profilo non oggetto di rinuncia nell'accordo.
art. 129 c.p.p.
Nel patteggiamento in appello non sussiste un obbligo di motivare specificamente il mancato proscioglimento, per la radicale diversità dell'istituto rispetto all'applicazione della pena su richiesta.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato a sostegno dell'onere di specifica illustrazione del motivo di ricorso, qui ritenuto insoddisfatto per genericità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 4.000 Cassa delle Ammende
È stata applicata la sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., il controllo è precluso sulle questioni rientranti nell'accordo o comunque rinunciate dalle parti, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il limite della pena illegale.
- La doglianza sulla motivazione è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche e non specifica quali punti decisivi della decisione siano stati omessi o trattati in modo illogico.
- Dopo il patteggiamento in appello, non è configurabile un autonomo obbligo del giudice di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'accordo processuale comporta una diversa struttura del controllo decisorio.
- La qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena concordata non sono censurabili in cassazione quando siano state oggetto dell'accordo recepito dal giudice, salvo che la pena sia illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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