Sentenza n. 2008/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1068/2025 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente euro 1.500,00, oltre interessi legali. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Nonostante la notificazione del titolo in data 6 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’azione era diretta all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., del termine di deposito di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a. e dell’obbligo di previa notificazione del titolo e decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il persistente inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante costituzione della Carta del docente e accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine di deposito applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Impone, per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato per le annualità indicate.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme spettanti.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione intimata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo contiene un obbligo a carico di una pubblica amministrazione.
- Prima di procedere all’esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertato il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a ottemperanze diverse da quelle relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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