Sentenza n. 14988/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. -OMISSIS-agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del bando di concorso e pubblicata il 12 novembre 2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva, dichiarato nella domanda di partecipazione in sezione diversa da quella predisposta; - ove esistenti, degli atti della Commissione con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso in oggetto; - ove esistenti, degli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, nonché del provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. -OMISSIS- con cui è disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 e l’allegato elenco degli assegnatari e sede assegnata; - del Bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. -OMISSIS-agosto 2024, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; - degli eventuali contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. -OMISSIS-agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso predetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico per 1.000 conducenti di automezzi, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra i vincitori riservisti per mancata considerazione del titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, superando tutte le prove e risultando idoneo. Nella domanda aveva indicato, nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione, il servizio militare prestato presso l'Esercito italiano con la qualifica di radiofonista-conduttore di mezzi pesanti, ma non aveva selezionato l'apposita casella relativa al possesso del titolo di riserva. Ha sostenuto che la mancata valorizzazione del titolo, pur risultando indicato in altra parte della domanda, integrasse un mero errore materiale e fosse illegittima per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione del bando e dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento della graduatoria e degli atti connessi, l'accertamento del diritto alla corretta collocazione in graduatoria e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il bando imponeva ai candidati di dichiarare negli appositi spazi della domanda l'eventuale titolarità delle riserve, a pena di esclusione, e stabiliva che la valutazione fosse effettuata esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati negli appositi spazi e completi delle informazioni necessarie. Il Collegio ha ritenuto che il candidato non avesse dichiarato il titolo di riserva nella sezione specificamente predisposta, avendo risposto negativamente alla relativa domanda e non avendo selezionato alcuna riserva. L'omissione è stata quindi imputata alla responsabilità dichiarativa del candidato e non poteva essere superata dall'amministrazione mediante un'interpretazione sostanzialmente disapplicativa della lex specialis, anche perché il rispetto delle regole del bando costituisce garanzia della legittimità e regolarità della selezione. Sono state respinte, conseguentemente, le censure di violazione del bando, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e correttezza. La domanda di annullamento e le pretese consequenziali sono state respinte; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 del bando di concorso
Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, modificato dall'art. 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti.
La disposizione individua la riserva concorsuale rilevante nel bando; la relativa titolarità doveva essere dichiarata nell'apposita sezione della domanda.
art. 2, comma 3, del bando di concorso
La partecipazione al concorso obbliga i candidati all'accettazione integrale delle disposizioni del presente bando.
Il candidato è vincolato alle prescrizioni della lex specialis.
art. 4, comma 4, lett. m), del bando di concorso
Ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione, l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando.
La titolarità della riserva deve essere dichiarata nello spazio specificamente previsto dalla domanda.
art. 8, comma 2, del bando di concorso
La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
La commissione può valutare soltanto i titoli correttamente inseriti nella sezione predisposta e completi degli elementi necessari.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione ai poteri e agli obblighi del responsabile del procedimento, ma ritenuto non violato in ragione dell'obbligo di applicare le prescrizioni del bando.
art. 30 c.p.a.
Invocato per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante la rettifica della graduatoria; la domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
Richiamato, come modificato, quale base normativa della riserva di posti prevista dal bando.
art. 9-bis d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74
Richiamato dal bando quale disposizione modificativa della disciplina della riserva.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso impone di dichiarare un titolo di riserva in un'apposita sezione della domanda e stabilisce che siano valutati solo i titoli inseriti negli spazi predisposti e completi delle informazioni necessarie, la mancata selezione della specifica casella relativa alla riserva impedisce il riconoscimento del beneficio, anche se elementi potenzialmente idonei a dimostrarne il possesso risultano indicati in altra parte della domanda.
- L'amministrazione non può, in nome del buon andamento o della correzione di un errore materiale del candidato, disapplicare le prescrizioni della lex specialis che disciplinano le modalità di dichiarazione e valutazione dei titoli, poiché il rispetto uniforme del bando tutela la legittimità della procedura concorsuale.
- L'omessa dichiarazione del titolo di riserva nella sezione espressamente prevista dal bando costituisce responsabilità dichiarativa del candidato e non un'omissione istruttoria imputabile alla commissione esaminatrice.
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