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Ordinanza

Ordinanza n. 7415/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di Dirigente Scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; nello specifico l’avviso n. 0021305 del 27 maggio 2024, nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Sicilia, avente n. 0022506 del 4 giugno 2024; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Bando di concorso D.D.G. n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del D.M. che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. n. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del D.P.C.M. del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di Dirigente Scolastico, distribuendo, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 34; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun U.S.R. ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 9 giugno 2025: per l’annullamento, in parte qua, previa misura cautelare, - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di Dirigente Scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; nello specifico l’avviso n. 0021305 del 27 giugno 2024, nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Sicilia avente n. 0022506 del 4 giugno 2024; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Bando di concorso D.D.G. n. 2788/2023, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del D.M. che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. n. 194/2022, nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del D.P.C.M. del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 34; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’U.S.R. per la Sicilia; del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000132.30-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun U.S.R. ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 17 ottobre 2025: per l’annullamento in parte qua, previa misura cautelare, - del riscontro all’istanza di accesso agli atti intervenuto con nota Protocollo nr: 35268 - del 22/07/2025 - AOODRSI - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Riscontro sollecito richiesta di accesso agli atti prot. 33829 del 16 luglio 2025 e relativi allegati; - dei seguenti documenti e/o dati anche informatici e tecnici: il file.bac della prova preselettiva di Cirri Nunzia.; - il file .txt che contiene il log della postazione off-line in aula della stessa; - il file .xml che rappresenta il traffico tra la scuola dove ha svolto la prova e il server Cineca a partire dalle ore 12.00 del giorno della prova stessa; - del verbale di prova preselettiva - aula 34 del giorno 23 maggio 2024 e relativi allegati; - nonché per l’annullamento degli atti precedentemente impugnati;

Giustizia amministrativa202407984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della preselezione del concorso per dirigente scolastico, nella parte in cui la candidata non è stata ammessa alla prova scritta, nonché il diniego o riscontro parziale all'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli per dirigente scolastico, gli atti della preselezione sostenuta il 23 maggio 2024 e il punteggio di 34, deducendo l'illegittimità della previsione che limitava l'ammissione alla prova scritta a un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, oltre ai candidati con il punteggio dell'ultimo ammesso. Ha contestato, in particolare, la determinazione della soglia di accesso su base regionale anziché nazionale e la disciplina contenuta nel bando e nel decreto ministeriale. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e, successivamente, il riscontro all'istanza di accesso agli atti e il mancato rilascio o la mancata disponibilità di documenti e dati informatici relativi alla prova preselettiva, tra cui il file della prova, i log della postazione, i dati di traffico tra la sede d'esame e il server e il verbale della prova. Le censure più recenti riguardano presunti disservizi informatici verificatisi durante lo svolgimento della prova preselettiva. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'ammissione alla prova scritta e la condanna in forma specifica, nonché, in subordine, il risarcimento dei danni in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha sospeso ogni decisione sulle questioni preliminari, sul merito e sulle spese e ha disposto un incombente istruttorio, ritenuto indispensabile ai fini della decisione. Ha chiesto all'Amministrazione una relazione di chiarimenti sulle censure relative ai presunti disservizi informatici verificatisi durante la prova preselettiva, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha inoltre invitato le parti a dedurre sulla tempestività di tali censure, rilevando che il presunto disservizio sarebbe stato riscontrato già durante lo svolgimento delle prove scritte, circostanza rappresentata dalla stessa ricorrente nel verbale della Commissione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata all'11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere la condanna in forma specifica; l'ordinanza non decide sulla relativa domanda.

  • art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del D.M. che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo

    La disposizione è oggetto di impugnazione; l'ordinanza non ne valuta ancora la legittimità.

  • art. 6 D.M. n. 194/2022

    La disposizione è contestata nella parte in cui prevede la determinazione regionale della soglia di accesso alla prova scritta; l'ordinanza non decide sulla censura.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabile acquisire chiarimenti dell'amministrazione su fatti tecnici o informatici contestati dal ricorrente, può disporre un incombente istruttorio prima di decidere rito, merito e spese.
  • La richiesta istruttoria deve essere accompagnata dall'assegnazione di un termine per la relazione dell'amministrazione e può riguardare la ricostruzione concreta delle modalità di svolgimento della prova e dei presunti malfunzionamenti.
  • Anche quando dispone istruttoria, il giudice può invitare le parti a prendere posizione sulla tempestività delle censure, riservando la decisione sull'eventuale tardività alla fase successiva all'acquisizione degli elementi necessari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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