Cassazione Civile, Ordinanza n. 26708/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 72.600,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per asseriti lavori di "consulenza del verde" svolti tra il 2009 e il 2012 e fatturati con una fattura del 31 dicembre 2012. La società destinataria del decreto proponeva opposizione sostenendo che tali prestazioni non erano mai state commissionate né eseguite, mentre la controparte insisteva per la conferma del monitorio. In primo grado l’opposizione veniva accolta per carenza di prova del credito; in appello il creditore deduceva: mancata ammissione delle prove testimoniale e tecnica richieste; omessa o errata considerazione della fattura azionata; omessa motivazione sul rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; erronea statuizione sulle spese. In cassazione il ricorrente reiterava la violazione degli artt. 115, 163, 167, 183 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la fattura e le istanze istruttorie avrebbero dovuto consentire la prova del rapporto e delle prestazioni; con il secondo motivo censurava il diniego della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendolo ingiustificato e affermando che la fattura avrebbe avuto quantomeno funzione integrativa del quadro allegatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva valorizzato: la natura unilaterale e non probatoria della fattura in un giudizio di opposizione a cognizione piena; la sua contestazione da parte dell’opponente; la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del credito, poiché la generica indicazione di "consulenza del verde" non coincideva con le specifiche attività di manutenzione poi introdotte solo tardivamente; la conseguente correttezza del diniego delle prove testimoniali. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire a carenze di allegazione o di prova né svolgersi in funzione esplorativa; nel caso concreto non vi era un quadro probatorio e assertivo sufficiente e non risultava una vera consulenza percipiente. La Corte ha confermato la soccombenza del ricorrente, lo ha condannato alle spese di lite, a una somma ulteriore in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione anticipata del giudizio era stata proposta ai sensi della norma; all’esito dell’opposizione del ricorrente, il giudizio è stato deciso conformemente alla proposta, con applicazione delle conseguenze previste.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente.
art. 648 c.p.c.
Norma richiamata nel procedimento monitorio per la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, poi rigettata in primo grado.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La Corte afferma che i fatti principali costitutivi della domanda devono essere allegati tempestivamente entro la prima memoria; la deduzione tardiva di nuovi fatti principali nella seconda memoria resta preclusa. I fatti secondari, invece, seguono un diverso regime.
art. 2041 c.c.
Richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ritenuta inammissibile dalla corte territoriale nel contesto del giudizio di opposizione e della tardività della costituzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dell’allegazione, ma la censura è stata respinta perché non incideva sulla ratio decidendi.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto dell’atto introduttivo e dell’allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di difese e contestazioni della parte convenuta/opponente.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’onere di provare il credito e i fatti costitutivi grava sulla parte attrice/opposta; la consulenza tecnica non può sostituire la prova mancante.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna ulteriore del soccombente, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata dopo l’opposizione del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura emessa unilateralmente dal creditore non ha, da sola, efficacia probatoria sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto e l’esecuzione delle prestazioni quando il rapporto sottostante sia specificamente contestato dalla controparte.
- I fatti principali costitutivi della domanda devono essere tempestivamente allegati entro i termini di preclusione processuale; non è consentito introdurli solo nella fase successiva mediante l’articolazione dei capitoli di prova, poiché la distinzione tra fatti principali e secondari impedisce di usare i mezzi istruttori per colmare omissioni assertive.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova surrogatorio: non può essere disposta per supplire alla carenza di allegazioni o di prove della parte, né per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati; è ammissibile solo se servono specifiche cognizioni tecniche per accertare fatti già adeguatamente dedotti, o in caso di vera consulenza percipiente.
- Il ricorso per cassazione è infondato o inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- In presenza di soccombenza e di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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