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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4614/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per l'asserita ingiusta detenzione subita dal 03/10/2017 al 15/01/2018 (arresti domiciliari, poi obbligo di dimora). Il ricorrente era stato prosciolto con sentenza del GUP del Tribunale di Firenze dell'11/07/2018 "per non aver commesso il fatto", divenuta irrevocabile il 23/11/2018. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per mancata indicazione del comportamento negligente o gravemente colposo ascrivibile al ricorrente; si censurava l'uso di elementi di fatto non documentati (es. identificazione con il soggetto detto "orecchione", attribuzione di ruolo di corriere in episodi smentiti dagli atti, riferimento errato al numero di faldoni) e si sosteneva che la Corte territoriale avrebbe valutato fatti tipici del giudizio di merito anziché limitarsi alla verifica della sussistenza della colpa grave rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione ampia, coerente e non contraddittoria, adeguata a spiegare il percorso logico-giuridico seguito. Richiamando l'art. 314 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha confermato che il diritto alla riparazione è escluso se l'interessato ha dato causa alla misura cautelare per dolo o per colpa grave, valutando la condotta anche anteriormente e successivamente alla misura. Pur riconoscendo che il proscioglimento per dubbia identificazione esclude la responsabilità per la specifica consegna contestata, il giudice della riparazione ha rilevato elementi - fra cui intercettazioni telefoniche (telefono n. 1449 del 9/08/2010), contatti con correi, la perquisizione del 25/05/2011 ad Amsterdam con sequestro di cocaina e armi e altri elementi contenuti nel materiale allegato - idonei a dimostrare una condotta gravemente colposa o di contiguità che ha contribuito a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria. Pertanto è stata esclusa la sussistenza del diritto all'equa riparazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma prevede il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto ma esclude il diritto se il soggetto ha concorso a dar causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; tale assenza di causa dev'essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.

  • Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Ha precisato che il "dolo" rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo comprende anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati secondo l'"id quod plerumque accidit", creano una situazione di allarme sociale che giustifica l'intervento dell'autorità.

  • Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002 (Guadagno)

    Ha ricordato che l'assenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave) è condizione necessaria per il diritto alla riparazione e va accertata d'ufficio.

  • Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008 (Malsano)

    Conferma che la riparazione non spetta se il comportamento consapevole o per evidente negligenza del soggetto ha creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Stabilisce che il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla misura cautelare e al momento della conoscenza del procedimento.

  • Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Sottolinea che il diritto all'indennizzo può essere escluso anche in assenza di un 'errore giudiziario' qualora sussista una contiguità o condotta che giustifichi la misura; cita il caso di dichiarazioni ambigue che hanno ingenerato il sospetto.

  • Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)

    Rileva che la condotta di chi, pur in concorso, tiene comportamenti indicativi di contiguità con gli autori del reato può integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • Altre pronunce (Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237)

    Giurisprudenza di supporto che colloca tra gli elementi ostativi anche comportamenti che denotano contiguità con attività criminale altrui e che possono ingenerare l'intervento giudiziario.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. non è automatico dopo un proscioglimento: deve essere esclusa la sussistenza di dolo o colpa grave che abbia concorso a dar causa alla misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione ha l'onere di accertare d'ufficio la sussistenza o meno della causa impeditiva (dolo/colpa grave) e può valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla misura.
  • Un proscioglimento basato su dubbio di identificazione non impedisce al giudice della riparazione di considerare altri elementi (intercettazioni, contatti, perquisizioni, possesso di stupefacenti o armi) che dimostrino contiguità o condotte gravemente colpose tali da giustificare l'intervento dell'autorità.
  • Per ottenere la riparazione è importante dimostrare l'assenza di qualsiasi condotta che, secondo l'esperienza comune, potesse ragionevolmente indurre l'autorità ad adottare o mantenere la misura; viceversa, prove di contatti con correi, possesso di sostanze o armi, o comportamenti ambigui possono escludere l'indennizzo.
  • In fase di impugnazione della decisione sulla riparazione occorre contestare puntualmente i fatti e le prove ritenute significative dal giudice (es. trascrizioni telefoniche, atti di polizia, perquisizioni) e non solo le conclusioni di merito; è utile fornire elementi contrari che escludano il nesso causale tra la condotta del soggetto e l'adozione/mantenimento della misura cautelare.

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