Sentenza n. 1154/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 53/2023, depositata il 12.01.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 53/2023, relativa all'attribuzione del beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 53/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2016/2017-2022/2023, con condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, non avendo l'amministrazione effettuato neppure pagamenti parziali. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva l'ottemperanza relativa alle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora richiesta dal ricorrente, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione consente di accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo, ove il pagamento non sia stato effettuato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale civile; nel presente giudizio il TAR ne ha curato l'esecuzione senza riesaminare il merito del diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti della pubblica amministrazione, la mancata corresponsione delle somme dovute integra inottemperanza, se l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inerzia dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per il suo intervento e ponendo gli oneri dell'attività a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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