Cassazione Penale, Sentenza n. 4218/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduceva l'operatività della cd. "contestazione a catena" (art. 297 co. 3 c.p.p.), chiedendo la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare alla prima ordinanza cautelare del 16/06/2017 (arresto in flagranza del 14/06/2017), sostenendo che gli elementi per la nuova misura erano già desumibili dagli atti all'epoca del primo provvedimento (intercettazioni e indagini), e che pertanto i termini della nuova misura erano già decorreni da quella data e risultavano perciò eccedenti la durata massima legale. Si sosteneva inoltre che il giudicato sul primo procedimento e la relativa definizione non ostavano alla retrodatazione, richiamando anche la sentenza n. 233/2011 della Corte costituzionale.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione come infondato. La Corte ha richiamato l'onere della parte che invoca la retrodatazione di provare la esistenza di una "connessione qualificata" e che il fatto oggetto della seconda ordinanza fosse già desumibile dagli atti al momento del primo provvedimento, nel senso che il contenuto investigativo fosse "ricevuto" dall'autorità procedente nel tempo obiettivamente necessario per una lettura ponderata. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che tale prova non fosse stata fornita: gli atti del procedimento più ampio erano coperti da segreto investigativo e il procedimento presso la Procura di Latina è stato trasmesso alla Procura di Roma solo nell'ottobre 2019, pertanto non risultava che gli elementi utili fossero conoscibili al tempo del primo arresto. Conseguentemente la retrodatazione non è stata riconosciuta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina il reato di cui erano accusati i fatti; utilizzata per qualificarne la natura e la gravità ai fini cautelari
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Richiamata nel testo come elemento di riferimento per la competenza distrettuale e la qualificazione di taluni reati rilevanti per il procedimento
codice di procedura penale, art. 297 comma 3
Disciplina la "contestazione a catena" e la possibilità di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare; la Corte ha interpretato la norma richiedendo prova della "connessione qualificata" e della desumibilità degli elementi del secondo provvedimento dagli atti del primo, nel momento in cui il materiale poteva essere "ricevuto" dall'Ufficio del pubblico ministero
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per addebitare al ricorrente le spese
Sentenza Corte costituzionale n. 233 del 2011
Richiamata dalle parti; la Corte di cassazione ha ritenuto che le questioni attinenti alla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 297 co. 3 c.p.p. non rilevassero nel caso concreto, non mutando l'esito in assenza della prova richiesta della desumibilità degli elementi investigativi
Massime di principio
- Chi invoca la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (contestazione a catena) ha l'onere di provare la "connessione qualificata" tra le indagini e che gli elementi del secondo provvedimento erano già desumibili dagli atti al momento del primo provvedimento
- La desumibilità non coincide automaticamente con la mera esistenza di un'informativa o di atti investigativi: conta il momento in cui il contenuto poteva ritenersi "ricevuto" e conosciuto dall'Ufficio del pubblico ministero mediante una lettura ponderata
- La mera cronologia dei fatti (ossia che i reati contestati nella seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente) non basta a determinare la retrodatazione se non è dimostrato che le informazioni erano effettivamente accessibili al primo ufficio giudiziario
- Il segreto investigativo, la mancata disponibilità di atti e il trasferimento di competenza/trasmissione degli atti possono impedire la retrodatazione poiché rendono non desumibili gli elementi necessari al primo provvedimento
- La pretesa efficacia retroattiva della decorrenza delle misure cautelari richiede una prova documentale e fattuale puntuale; argomentazioni generiche o non supportate dagli atti rischiano di essere respinte
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