Cassazione Penale, Sentenza n. 29199/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 21/05/2024 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alle omissioni contributive del 2013 e aveva rideterminato la pena per le omissioni contributive degli anni 2014 e 2015; il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunto errore di calcolo dei contributi (avrebbe incluso quote spettanti ai lavoratori), mancata distinzione tra omissione del datore e del lavoratore e preferenza indebita per le dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria; 2) errore nella statuizione civile e nella liquidazione del danno e delle spese in favore dell'Università, sostenendo che la costituzione di parte civile non riguardava i reati per cui è intervenuta la condanna; 3) estinzione per prescrizione del reato relativo al capo D) (anni 2014 e/o 2015). Ha chiesto annullamento della sentenza o, in subordine, dichiarazione di prescrizione o assoluzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la residua condanna per le omissioni contributive relative agli anni 2014 e 2015 e le statuizioni civili (con riserva sulla quantificazione del danno che spetterà al giudice civile), mentre era già stato sancito in appello l'estinzione per prescrizione delle omissioni del 2013. Sul punto del presunto errore di calcolo la Corte ha ritenuto che la questione fosse fattuale e rivalutativa, priva di documentazione probatoria idonea a confutare gli accertamenti di merito (dati Equitalia e deposizioni). Sulla prescrizione, la Corte ha confermato che la sospensione di 686 giorni ha fatto maturare la prescrizione dell'annualità 2014 solo il 1° giugno 2024 (dopo la sentenza di appello) e dell'annualità 2015 il 1° giugno 2025 (dopo la presente sentenza), quindi la dedotta estinzione non era fondata. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma prevista a titolo di contributo, secondo quanto disposto dall'art. 616 c.p.p.; non è stata liquidata la spesa all'Università per mancata comparizione in udienza.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Il reato (citato tra quelli inizialmente contestati) è stato preso in considerazione nel quadro complessivo delle imputazioni; la corte ha valutato gli elementi probatori relativi ai fatti ascritti e la loro rilevanza rispetto alle statuizioni civili.
art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983
Norma richiamata per le omissioni contributive contestate: la Corte ha ritenuto provate le omissioni per gli anni 2014 e 2015, e che le omissioni superassero la soglia di punibilità in base alla documentazione (Equitalia) e alle deposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere di spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di non ritenere che il ricorso sia stato presentato in colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità, incidendo sulla misura del contributo dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione la verifica sui fatti è molto limitata: le doglianze di carattere esclusivamente fattuale o di rivalutazione probatoria sono in genere inammissibili salvo che non siano dimostrabili errori 'incontrovertibili' nella trasposizione del dato probatorio.
- Per contestare un calcolo di omissioni contributive occorre produrre documentazione probatoria specifica e precisa (es. prospetti, ricevute, contestazioni formali) nel rito di merito; deduzioni generiche non sono idonee.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di sospensioni eventuali (es. indicata la sospensione di 686 giorni): l'atto difensivo che invoca la prescrizione deve contestare e provare i periodi di sospensione altrimenti l'eccezione può essere rigettata.
- La costituzione di parte civile per danno all'immagine può giustificare la conferma di statuizioni civili anche se la parte civile non specifica ogni singolo capo, purché il nesso tra reato e danno all'immagine sia evidente.
- La mancata comparizione della parte civile in udienza può influire sulla liquidazione delle spese in suo favore; inoltre, in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a contributi a norma di legge.
- Nel formulare motivi di ricorso per travisamento della prova è essenziale indicare puntualmente i verbali, le dichiarazioni e gli atti che si ritengono travisati per consentire alla Corte di verificare la 'distorsione' della prova.
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