Cassazione Penale, Sentenza n. 96/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fabietti ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del G.U.P. Mara Mattioli. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto l'istanza inammissibile per tardività e per omessa allegazione del verbale dell'udienza preliminare e per la mancata dimostrazione dell'avvenuto deposito della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato. In cassazione il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'istanza era tempestiva (inviata via PEC alla cancelleria della Corte d'appello il 19/01/2021), che la copia era stata poi inoltrata alla cancelleria del G.U.P. e che l'art. 38 cod. proc. pen. non richiede l'allegazione dell'attestazione di avvenuto deposito quale condizione di ammissibilità. Sul merito della ricusazione Fabietti ha dedotto l'incompatibilità della giudice, poiché la dott.ssa Mattioli si era già pronunciata positivamente sul compendio probatorio relativo a coimputati, formulando valutazioni che denoterebbero mancanza di terzietà rispetto alla posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla tempestività dell'istanza è fondata: l'istanza inviata via PEC alla Corte di appello il giorno antecedente l'udienza va considerata tempestiva. Ha inoltre affermato che la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia presso la cancelleria del giudice ricusato non determina di per sé l'inammissibilità, potendo la corte svolgere verifiche d'ufficio. Tuttavia la censura principale sul vizio di motivazione e sull'incompatibilità del giudice è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale non poteva ricorrere ai poteri istruttori ex art. 41, comma 3 cod. proc. pen. per colmare una dichiarazione carente: l'esercizio dei poteri istruttori presuppone che l'istanza sia già risultata ammissibile dopo lo scrutinio di ammissibilità. Poiché il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a integrare l'istanza prima del giudizio di ammissibilità, la ricusazione è stata dichiarata inammissibile e il ricorso per cassazione è stato rigettato; Fabietti è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato
Richiede che la dichiarazione di ricusazione e le prove della causa di incompatibilità siano indicate; la mancata attestazione del deposito presso la cancelleria del giudice ricusato non è di per sé causa di inammissibilità dell'istanza, ma l'istanza deve comunque superare lo scrutinio di ammissibilità
art. 41 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice della ricusazione poteri istruttori per approfondire, ma tali poteri possono essere esercitati solo dopo che l'istanza è risultata formalmente ammissibile; non possono supplire a una dichiarazione priva delle prove richieste per l'ammissibilità
art. 177 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella impostazione del motivo processuale iniziale; nel caso concreto non è risultata decisiva per l'esito del ricorso
art. 415 bis cod. proc. pen.
Ricordato nel quadro fattuale: l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis ha avuto rilievo per la dichiarazione di nullità relativa alla posizione dell'imputato in sede di udienza, ma non ha mutato la regola procedurale sull'ammissibilità della ricusazione
Massime di principio
- La trasmissione tramite PEC alla cancelleria del giudice competente il giorno precedente l'udienza è generalmente considerata tempestiva per l'istanza di ricusazione.
- La mancata allegazione dell'attestazione di deposito presso la cancelleria del giudice ricusato non comporta automaticamente l'inammissibilità: la Corte d'appello può verificare d'ufficio lo scambio di atti tra uffici, ma l'istanza deve comunque superare lo scrutinio di ammissibilità.
- I poteri istruttori del giudice della ricusazione (art. 41) servono ad integrare o approfondire fatti quando l'istanza risulti già ammissibile; non possono essere usati per supplire a una dichiarazione carente di prove essenziali ai fini dell'ammissibilità.
- Se si deduce l'incompatibilità del giudice sulla base di precedenti decisioni o valutazioni, è importante allegare atti concreti (verbali, provvedimenti, comunicazioni) che dimostrino che il giudice ha effettivamente valutato lo stesso compendio probatorio in relazione alla posizione del ricorrente.
- In presenza di documentazione incompleta è preferibile integrare tempestivamente l'istanza (ricevute PEC, verbali, attestazioni di deposito) perché l'omissione può determinare la dichiarazione di inammissibilità e la perdita del rimedio.
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