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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34013 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n.162/2010 relativo a beni di proprietà del ricorrente per l'anno 2005; contestazioni principali: (i) illegittima rettifica e nuova motivazione a mezzo della memoria difensiva comunale del giugno 2013 (presunta 'motivazione postuma'); (ii) errata qualificazione dell'area come edificabile nonostante diniego della concessione edilizia; (iii) modifica in sede d'appello della compensazione delle spese di primo grado senza appello incidentale del Comune; deduzioni ulteriori sulla carenza di motivazione dell'atto e sul rispetto del contraddittorio endo-procedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha cassato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva riformato la pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado (violazione dell'art. 112 c.p.c.), con conseguente integrale compensazione delle spese di primo grado. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati: la memoria comunale del giugno 2013 non è stata ritenuta motivazione postuma ma ammissione di errori di calcolo e riduzione della pretesa (ammissibile in giudizio); la valutazione dell'edificabilità è corretta se fondata sugli strumenti urbanistici (PRG) e sulla prova dell'ente della successiva edificazione; la carenza di motivazione dell'avviso è esclusa poiché l'atto consentiva al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; la doglianza sul mancato contraddittorio endo-procedimentale è stata ritenuta nuova/inammissibile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina del processo tributario: applicata per i limiti delle preclusioni (art.24 comma 2) e per le modalita' di memoria e difesa; la Corte conferma che l'ente impositore puo' ridurre la sua pretesa in giudizio senza nuovo atto, mentre le modifiche che aumentano il carico richiedono nuovo provvedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Regola la competenza del giudice d'appello in ordine alle spese: il giudice d'appello non puo' riformare le spese della sentenza di primo grado quando la conferma della sentenza non e' oggetto di impugnazione incidentale; la modifica delle spese e' ammessa solo in caso di riforma della pronuncia di merito.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle regole sulle spese (n.4) e ha rigettato gli altri motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: il contribuente che allega l'inesistenza della potenzialita' edificatoria o circostanze concorrenti deve fornire la prova degli elementi eccezionali, posto che l'ente aveva dimostrato l'inclusione nel PRG.

  • art. 53 Cost.

    Riferimento costituzionale invocato dal ricorrente sulla materia tributaria: la Corte non ha ritenuto violato il principio nel caso, confermando la regolarità dell'accertamento e della motivazione essenziale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992 (imposta comunale sugli immobili)

    Norme che disciplinano la base imponibile ICI e la determinazione del valore dei terreni edificabili: la Corte richiama che l'accertamento dell'edificabilità si effettua con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti.

  • L. n. 241 del 1990

    Principi generali di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa: la Corte ritiene che, in materia tributaria ICI, l'obbligo motivazionale e' assolto quando il contribuente puo' conoscere gli elementi essenziali della pretesa.

  • L. n. 289 del 2002

    Richiamata nella doglianza ma senza efficacia favorevole al ricorrente: la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma invalidasse la modalita' di rettifica adottata dal Comune in giudizio.

  • art. 2948 c.c.

    Riferimento alla prescrizione: dedotto dal ricorrente ma non ritenuto congruamente applicabile nella fattispecie in relazione alla memoria del Comune e alla pretesa originaria.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non puo' riformare la decisione sulle spese di primo grado se conferma la sentenza di primo grado, salvo che la parte destinataria della modifica abbia proposto appello incidentale sul punto; in caso contrario la modifica e' illegittima.
  • La pubblica amministrazione puo' ridurre la propria pretesa tributaria in corso di giudizio (anche tramite memorie), trattandosi di remissione/ammenda della pretesa; tuttavia un aumento dell'onere a carico del contribuente richiede un nuovo provvedimento formale.
  • L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo in materia ICI e' soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (soggettivi, oggettivi e criteri di quantificazione); lacune formali che non pregiudicano il diritto di difesa possono non determinare nullita'.
  • La valutazione dell'edificabilita' del terreno va fatta in concreto sulla base degli strumenti urbanistici vigenti (PRG e attuativi); il diniego di una concessione edilizia non esclude automaticamente l'edificabilita', potendo incidere piu' sulla quantificazione del valore concreto che sulla qualificazione urbanistica.
  • L'onere della prova grava su chi deduce fatti eccezionali o circostanze estintive/limitative (es. assenza di edificazione nel tempo o mancata adozione di nuovi strumenti urbanistici), mentre l'ente che allega l'inclusione nel PRG e la successiva edificazione fornisce elementi che il contribuente deve confutare con adeguata prova.
  • Doglianze nuove rispetto alla causa petendi iniziale (controverse non dedotte nel ricorso introduttivo) sono soggette a inammissibilita' per le limitazioni della materia del giudizio tributario.

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