Ordinanza n. 179/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento recante il Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6, L. n. 401/1989, adottato dalla Questura di Milano, Commissariato di P.S. Bonola, in data 6 dicembre 2025, e notificato in pari data; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dalla Questura di Milano ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive notificato il 6 dicembre 2025, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e della necessità di acquisire documentazione sui fatti posti a fondamento del provvedimento, in particolare le riprese di videosorveglianza dello stadio, l'eventuale verbale dell'ufficiale di pubblica sicurezza e la connessa annotazione di polizia giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Non risultava allegato né provato uno specifico e circostanziato pregiudizio per il ricorrente; inoltre, il provvedimento consentiva presenza e transito occasionale per comprovati motivi, ritenendo così sufficientemente garantite le esigenze di circolazione connesse a studio, professione, abitazione, famiglia e salute. Nel bilanciamento cautelare sono state ritenute prevalenti le esigenze di ordine e sicurezza pubblica rispetto alle finalità ludico-ricreative. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicata la valutazione del fumus nella sede di merito e ha disposto, ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., l'acquisizione entro trenta giorni della documentazione indicata: riprese di videosorveglianza dello Stadio Meazza, eventuale verbale dell'ufficiale di pubblica sicurezza descrittivo dei fatti e annotazione di polizia giudiziaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 401/1989
Costituisce la base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive impugnato; il testo non contiene una valutazione di merito sulla legittimità del provvedimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; l'istanza è stata rigettata per assenza del necessario periculum in mora.
art. 65, comma 2, c.p.a.
È stato applicato per ordinare all'Amministrazione il deposito della documentazione necessaria all'istruttoria, senza anticipare la valutazione del fumus nella fase di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare contro un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non può essere accolta in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico, concreto e circostanziato derivante dall'immediata esecuzione dell'atto.
- Nel valutare il periculum in mora relativo a un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, assumono rilievo le deroghe che consentano la presenza o il transito occasionale per comprovati motivi di studio, lavoro, abitazione, esigenze familiari o di salute; tali deroghe possono escludere l'attualità di un pregiudizio cautelare specifico.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure di prevenzione poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali esigenze possono prevalere sulle esigenze meramente ludico-ricreative del destinatario della misura.
- Il giudice amministrativo può disporre, anche rigettando la domanda cautelare e senza anticipare il giudizio sul fumus boni iuris, l'acquisizione d'ufficio della documentazione amministrativa e probatoria necessaria alla decisione di merito, fissando un termine per il deposito.
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