Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento recante il Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6, L. n. 401/1989, adottato dalla Questura di Milano, Commissariato di P.S. Bonola, in data 6 dicembre 2025, e notificato in pari data; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dalla Questura di Milano ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive notificato il 6 dicembre 2025, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e della necessità di acquisire documentazione sui fatti posti a fondamento del provvedimento, in particolare le riprese di videosorveglianza dello stadio, l'eventuale verbale dell'ufficiale di pubblica sicurezza e la connessa annotazione di polizia giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Non risultava allegato né provato uno specifico e circostanziato pregiudizio per il ricorrente; inoltre, il provvedimento consentiva presenza e transito occasionale per comprovati motivi, ritenendo così sufficientemente garantite le esigenze di circolazione connesse a studio, professione, abitazione, famiglia e salute. Nel bilanciamento cautelare sono state ritenute prevalenti le esigenze di ordine e sicurezza pubblica rispetto alle finalità ludico-ricreative. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicata la valutazione del fumus nella sede di merito e ha disposto, ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., l'acquisizione entro trenta giorni della documentazione indicata: riprese di videosorveglianza dello Stadio Meazza, eventuale verbale dell'ufficiale di pubblica sicurezza descrittivo dei fatti e annotazione di polizia giudiziaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401/1989

    Costituisce la base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive impugnato; il testo non contiene una valutazione di merito sulla legittimità del provvedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; l'istanza è stata rigettata per assenza del necessario periculum in mora.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per ordinare all'Amministrazione il deposito della documentazione necessaria all'istruttoria, senza anticipare la valutazione del fumus nella fase di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La domanda cautelare contro un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non può essere accolta in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico, concreto e circostanziato derivante dall'immediata esecuzione dell'atto.
  • Nel valutare il periculum in mora relativo a un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, assumono rilievo le deroghe che consentano la presenza o il transito occasionale per comprovati motivi di studio, lavoro, abitazione, esigenze familiari o di salute; tali deroghe possono escludere l'attualità di un pregiudizio cautelare specifico.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a misure di prevenzione poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali esigenze possono prevalere sulle esigenze meramente ludico-ricreative del destinatario della misura.
  • Il giudice amministrativo può disporre, anche rigettando la domanda cautelare e senza anticipare il giudizio sul fumus boni iuris, l'acquisizione d'ufficio della documentazione amministrativa e probatoria necessaria alla decisione di merito, fissando un termine per il deposito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.