Cassazione Penale, Ordinanza n. 05893/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari, ma dal testo dell'ordinanza emerge che le censure erano rivolte alla valutazione della congruità della pena. La Corte di cassazione rileva che il giudice di secondo grado aveva già escluso la recidiva, riconosciuto le attenuanti generiche e determinato una pena contenuta. I motivi vengono qualificati come assolutamente generici e manifestamente infondati, perché mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito della pena senza allegare vizi di mero arbitrio o di manifesta illogicità del ragionamento decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il passaggio sulla pena richiama il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure meramente generiche o manifestamente infondate, prive di specifica critica alla decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione del trattamento sanzionatorio sia affetta da mero arbitrio o da manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice di merito abbia già escluso la recidiva, riconosciuto le attenuanti generiche e contenuto la pena entro limiti non irragionevoli, la doglianza sulla misura della pena non può essere riaperta in cassazione solo per sollecitare un diverso apprezzamento del merito.
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