Cassazione Civile, Ordinanza n. 20695/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina dal diniego opposto dall'Ufficio a un'istanza di definizione agevolata presentata da una società con sede in un Comune siciliano colpito dagli eventi sismici del 2002. La contribuente aveva chiesto di beneficiare della riduzione al 50% dei tributi e contributi dovuti per omessi versamenti relativi agli anni 2002-2005, con pagamento rateale. Aveva però eseguito solo in parte i pagamenti rateizzati. L'Ufficio ha quindi negato il condono ritenendo che il mancato rispetto delle scadenze comportasse la decadenza dalla rateizzazione e, conseguentemente, il recupero dell'intero dovuto. La società ha contestato il diniego sostenendo che il tardivo o omesso pagamento di alcune rate non facesse perdere il beneficio, ma comportasse soltanto interessi e sanzioni. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo che la norma non prevedesse espressamente una decadenza e che, in caso di mancato completamento del pagamento, l'Ufficio potesse solo iscrivere a ruolo le rate non versate. In cassazione l'Agenzia deduce violazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, sostenendo che la contribuente non aveva versato quanto dovuto entro il termine fissato per perfezionare la definizione agevolata, che la norma andava coordinata con la disciplina sulla decadenza dal potere impositivo e che il ruolo era stato legittimamente emesso per precostituire il titolo alla riscossione, con sospensione solo dell'esecuzione durante la rateizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 1, comma 1011, L. 296/2006 non prevede espressamente la decadenza per versamento parziale, ma tale conseguenza deriva dai principi generali in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali e di accesso alle agevolazioni. Ha inoltre richiamato il fatto che la disposizione consente il ravvedimento operoso e che, nella specie, la contribuente non aveva attivato tale rimedio né aveva allegato un errore scusabile. È stata quindi cassata la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di condono. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza della società.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
"Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 ... è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 ... corrispondendo l'ammontare dovuto ... diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento ... si applica l'istituto del ravvedimento operoso ... ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali"
La norma consente una definizione agevolata rateizzabile, ma il mancato pagamento nei termini non impedisce di ritenere decaduto il beneficio sulla base dei principi generali; il ritardo è comunque temperato dalla possibilità di ravvedimento operoso.
art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2006
Richiamato come intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata, nel quadro interpretativo della C.T.R.; la Corte di cassazione non fonda la decisione su questo profilo autonomamente.
art. 1, comma 5-bis, L. 156/2006
È evocato dall'Agenzia per il coordinamento con la disciplina della decadenza dal potere impositivo e della riscossione, ma la Corte non sviluppa autonomamente la norma.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato quale disciplina del ravvedimento operoso espressamente applicabile al ritardato versamento previsto dalla norma agevolativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nelle procedure di definizione agevolata tributaria, il mancato integrale pagamento delle rate nei termini può comportare la decadenza dal beneficio anche quando la norma non la preveda espressamente, se ciò discende dai principi generali in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali e di accesso alle agevolazioni.
- Quando la disciplina agevolativa richiama il ravvedimento operoso, il contribuente che abbia ritardato o omesso i pagamenti deve attivare tale rimedio per conservare gli effetti favorevoli, non essendo sufficiente il solo pagamento parziale delle rate.
- Se la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- La contestazione sulla sola quantificazione delle somme iscritte a ruolo resta assorbita quando sia ritenuta legittima la decadenza dal beneficio e, quindi, legittimo il diniego del condono.
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