Cassazione Penale, Sentenza n. 18151/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso erano avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 16/10/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15/09/2023 per il reato di omicidio aggravato di Anastasia Spiniello del 18/12/2018. I difensori hanno impugnato sostenendo: 1) assenza di autonoma valutazione dell'ordinanza del riesame rispetto all'ordinanza genetica; 2) giudizio di gravità indiziaria incongruo nei confronti dell'indagato; 3) insussistenza di elementi sintomatici di pericolosità sociale tali da giustificare la misura carceraria. Tali censure sono state proposte in due distinti atti dai difensori Luigi Iannettone e Camillo Irace.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia: il 13/02/2024 i difensori, muniti di procura speciale, hanno depositato la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; la rinuncia, accettata e ratificata dal ricorrente, ha determinato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Il merito delle doglianze sulla gravità degli indizi e sulla pericolosità non è stato esaminato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina la cognizione del Tribunale del riesame e la possibilità di riesaminare le misure cautelari; richiamata per motivare la conferma dell'ordinanza di custodia carceraria
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
regola la forma e gli effetti della rinuncia all'impugnazione; utilizzata per qualificare la rinuncia depositata dai difensori quale atto idoneo a determinare la sopravvenuta rinuncia
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità del ricorso quando vi sia stata rinuncia successiva; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione in seguito alla rinuncia dei difensori
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, effettuata dai difensori muniti di procura speciale e ratificata dall'interessato, determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata valutazione del merito.
- Quando un ricorso viene ritirato o si verifica una rinuncia sopravvenuta, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure (ad es. valutazione della gravità indiziaria o degli elementi di pericolosità), e rimangono operative le decisioni dei giudici di merito.
- La conferma della custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame può fondarsi su dichiarazioni testimoniali e riscontri indiziari (messaggi, rapporti di frequentazione, elementi economici) a carattere convergente, ma tali valutazioni non sono state esaminate in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia.
- Prima di depositare una rinuncia all'impugnazione è fondamentale valutare l'interesse del ricorrente, perché la rinuncia comporta la perdita della possibilità di ottenere la revisione del provvedimento impugnato e può comportare sanzioni processuali (spese e somme alla Cassa delle ammende).
- Se si intende comunque abbandonare un ricorso, è opportuno formalizzare con attenzione la procura e la sottoscrizione del rinunciante per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia stessa.
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