Cassazione Penale, Ordinanza n. 21822/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Bari e confermava la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo un solo motivo: la nullità della sentenza di appello per asserita motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte distrettuale, la quale aveva invece motivato in modo congruo le ragioni del rigetto dei motivi di appello.
Norme richiamate
art. 391-ter, comma 3 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruirne ulteriormente il contenuto applicativo specifico nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la motivazione apparente della sentenza impugnata in modo meramente assertivo e generico, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
- La censura di vizio motivazionale deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata: se la sentenza d'appello espone in modo congruo le ragioni del rigetto dei motivi di impugnazione, non può configurarsi una nullità per motivazione apparente.
- L'assenza di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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