Cassazione Penale, Sentenza n. 34603/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato con sentenza del Tribunale del 3 febbraio 1998, irrevocabile dal 27 aprile 1999, per violazioni urbanistiche ed edilizie, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 maggio 2026, quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione. Con un unico motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato che il giudice avesse ritenuto non più pendente la seconda istanza di condono sulla base delle dichiarazioni rese il 6 giugno 2023 dal nuovo responsabile dell’ufficio urbanistico, anziché attribuire rilievo alle precedenti dichiarazioni di un diverso responsabile, che avrebbero indicato l’astratta accoglibilità dell’istanza e il sequestro del relativo fascicolo. Il ricorrente ha negato che vi fosse stato un sequestro, sostenendo che il fascicolo fosse stato smarrito dal Comune. Ha inoltre censurato l’equiparazione dell’inerzia amministrativa al rigetto dell’istanza e lamentato che non fossero stati verificati la proponibilità della domanda né acquisiti provvedimenti amministrativi espressi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico perché denunciava cumulativamente e senza specificazione i diversi vizi di motivazione, senza indicare per ciascuno il segmento motivazionale censurato; il giudice di legittimità non è tenuto a rielaborare un’impugnazione formulata in modo indistinto. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non si confrontava realmente con la motivazione dell’ordinanza: il giudice dell’esecuzione aveva sospeso il procedimento in attesa delle determinazioni amministrative e, successivamente, aveva valorizzato le dichiarazioni del nuovo responsabile, secondo cui non risultava più pendente alcuna pratica e non vi erano elementi per prevedere concretamente e in tempi brevi il rilascio di un permesso in sanatoria. La Corte ha giudicato tale valutazione conforme ai criteri applicabili alla sospensione o revoca dell’ordine di demolizione: occorre uno scrutinio effettivo dello stato e del prevedibile esito della procedura amministrativa, e la sospensione è giustificata solo quando sia ragionevolmente prevedibile una rapida adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la necessaria specificità dei motivi di ricorso impone, quanto alla deduzione del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'indicazione specifica dei profili di censura in relazione a ciascuno dei distinti vizi motivatori dedotti.
La denuncia dei vizi di motivazione deve individuare specificamente il vizio dedotto e riferirlo ai distinti profili della motivazione censurati.
art. 581, comma 1, c.p.p.
è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, le 2cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Il motivo d’impugnazione è aspecifico quando cumula promiscuamente doglianze eterogenee senza precisare quale vizio motivazionale riguardi ciascun aspetto e senza richiamare puntualmente le parti della motivazione contestate.
art. 591, comma 1, c.p.p.
è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, le 2cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
La genericità derivante dalla formulazione cumulativa e non specifica dei motivi determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 666 c.p.p.
il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell'istanza, sull'assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l'adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione.
Nel decidere sulla sospensione o revoca dell’ordine di demolizione per la pendenza di un condono o di una sanatoria, il giudice dell’esecuzione deve valutare lo stato della procedura, il suo prevedibile esito, le cause ostative e i tempi di definizione; la sospensione è consentita quando sia ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento incompatibile con la demolizione.
art. 616 c.p.p.
il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta per il ricorrente l’obbligo di sostenere le spese del procedimento.
art. 20, lett. c), legge n. 47/1985
relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85.
La norma è indicata nel testo quale riferimento alle violazioni urbanistiche ed edilizie oggetto della condanna, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione.
artt. 2-4, legge n. 1086/1981
relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85.
Le disposizioni sono indicate nel testo tra quelle relative alle violazioni urbanistiche ed edilizie per le quali era intervenuta la condanna; non ne è proposta un’interpretazione.
artt. 13-14, legge n. 1086/1981
relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85.
Le disposizioni sono indicate nel testo tra quelle relative alle violazioni urbanistiche ed edilizie per le quali era intervenuta la condanna; non ne è proposta un’interpretazione.
artt. 1, 2 e 20, legge n. 64/1974
relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85.
Le disposizioni sono indicate nel testo tra quelle relative alle violazioni urbanistiche ed edilizie per le quali era intervenuta la condanna; non ne è proposta un’interpretazione.
art. 1-sexies, legge n. 431/1985
relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85.
La disposizione è indicata nel testo tra quelle relative alle violazioni urbanistiche ed edilizie per le quali era intervenuta la condanna; non ne è proposta un’interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando denuncia cumulativamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza individuare il vizio riferibile a ciascun profilo e senza indicare puntualmente le parti della motivazione censurate; la Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente le doglianze da un’esposizione indifferenziata.
- Quando è richiesto di sospendere o revocare un ordine di demolizione in ragione di un’istanza di condono o sanatoria, il giudice dell’esecuzione deve verificare effettivamente lo stato della procedura amministrativa, il prevedibile esito, l’assenza di ostacoli e i tempi necessari alla definizione. La sospensione è giustificata soltanto se sia ragionevolmente prevedibile in tempi brevi l’adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione; non basta la possibilità di un provvedimento favorevole in un futuro lontano o indeterminato.
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