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Ordinanza

Ordinanza n. 702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di annullamento in autotutela della SCIA edilizia relativa a interventi di riqualificazione energetica, miglioramento della sicurezza sismica e cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti comunali di annullamento in autotutela, adottati ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 nei confronti di una SCIA edilizia presentata per un intervento disciplinato dalla l.r. Lazio n. 7/2017. In appello cautelare sono state prospettate questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della disciplina regionale sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio, in particolare la possibilità che gli interventi riguardino anche soltanto una parte dell’edificio, l’effettiva realizzazione di almeno una delle finalità previste dalla legge regionale, la qualificazione come intervento locale delle opere di consolidamento delle murature portanti a beneficio dell’intero fabbricato e il miglioramento del bilancio energetico complessivo dell’edificio. Sono state inoltre dedotte la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e figure di eccesso di potere consistenti nel difetto di istruttoria e nella carenza dei presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non manifestamente infondate le censure che richiedono un più approfondito esame in sede di merito, relative all’ambito applicativo della l.r. Lazio n. 7/2017, alla sussistenza delle finalità legislative, alla qualificazione degli interventi strutturali e agli effetti delle opere di riqualificazione energetica sull’intero edificio. Ha quindi rimesso alla fase di merito l’esame della violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e del difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze della parte privata, poiché l’esecuzione dei provvedimenti avrebbe potuto determinare il progressivo deterioramento e la perdita definitiva della funzionalità delle opere, con grave e irreversibile compromissione degli interessi non pienamente reintegrabile per equivalente. Ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinato la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e condannato Roma Capitale al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato lo ha accolto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’annullamento d’ufficio della SCIA edilizia; la legittimità dell’esercizio del potere, in rapporto ai presupposti e all’istruttoria, dovrà essere esaminata nel merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, accolta la domanda cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • l.r. Lazio n. 7/2017

    Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio

    La portata applicativa della legge regionale, con riguardo agli interventi parziali sull’edificio, alle finalità perseguite, alle opere strutturali e alla riqualificazione energetica, presenta questioni meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando le censure contro l’atto impugnato prospettano questioni interpretative e fattuali non manifestamente infondate che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
  • L’annullamento d’ufficio di una SCIA edilizia deve essere sostenuto dalla verifica dei presupposti normativi del potere e da un’istruttoria adeguata sulla concreta conformità dell’intervento alla disciplina applicabile; la carenza di tali elementi può giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
  • Nel bilanciamento cautelare, il rischio di deterioramento progressivo e di perdita definitiva della funzionalità di opere già intraprese integra un periculum in mora rilevante quando il pregiudizio non sia pienamente reintegrabile mediante equivalente monetario.
  • La sospensione cautelare dell’atto può essere accompagnata dall’ordine di sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaTutela cautelareEccesso di potere

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