Cassazione Penale, Sentenza n. 00481/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna (4 anni di reclusione e risarcimento in favore della parte civile) per violenza sessuale aggravata dall'abuso della condizione di inferiorità fisica e psichica della persona offesa dovuta all'assunzione di alcol. I motivi principali censuravano: 1) presunta contraddittorietà e insufficienza della motivazione sulla attendibilità della persona offesa (discrepanze su stato di ubriachezza, comportamento ante/post fatto, verginità e dati della visita ginecologica); 2) violazione della regola di giudizio ex art. 533 c.p.p. e mancato rispetto del principio di prova "oltre ogni ragionevole dubbio", dato che esami tossicologici avrebbero escluso uno stato di ebbrezza; 3) in via subordinata, richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa (domiciliare o semilibertà) richiamando norme sulle pene sostitutive e su possibili cambiamenti introdotti dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le critiche all'attendibilità della persona offesa costituiscano un sindacato inammissibile di merito (ricostruzione e ripesatura delle prove) e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non manifestamente illogica: il giudice ha valutato nel complesso gli elementi (dichiarazioni, testimonianze, contesto, abitudine della vittima all'alcool) e non ha errato nel ritenere che la vittima versasse in condizione di inferiorità psichica/fisica al momento degli atti, ai sensi dell'art. 609-bis. Ha inoltre confermato che l'assenza di lesioni non esclude la violenza sessuale e che l'esame della minore, pur con sollecitazioni, non conteneva domande nocive idonee a pregiudicare la veridicità. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la censura è stata dichiarata inammissibile: non era stata proposta in appello, e, al momento del fatto, la normativa allora vigente e l'esclusione prevista per i reati di cui all'art. 4-bis O.P. impedivano la sostituzione. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di violazione di legge e vizio della motivazione). La Corte ricorda che contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione delle prove esulano dal sindacato di legittimità.
art. 533 cod. proc. pen.
Regola la decisione della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La difesa deduceva violazione di tale criterio con riferimento all'esito degli accertamenti tossicologici; la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito congrua.
art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen.
Configura la fattispecie di violenza sessuale aggravata dall'abuso di condizioni di inferiorità psicofisica della persona offesa, ricomprendendo anche situazioni determinate dalla volontaria assunzione di alcolici/stupefacenti se ciò determina menomazione sfruttabile dall'agente.
d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)
Ha riformato le pene sostitutive (introducendo tra l'altro modifiche all'art. 53 l. 689/1981 e all'art. 20-bis c.p.), ma non è applicabile retroattivamente per cambiare l'esito quando non prospettata in appello secondo la giurisprudenza.
art. 53 l. n. 689/1981
Regola l'applicabilità delle pene sostitutive; al momento dei fatti la sostituzione era prevista entro un limite di durata (all'epoca 2 anni) e successivamente ampliata a 4 anni dalla riforma, salvo esclusioni.
art. 59 l. n. 689/1981
Contiene esclusioni all'applicabilità delle pene sostitutive per i condannati per delitti indicati dall'art. 4-bis O.P.; rilevante perché il reato di cui all'art. 609-bis rientra tra le ipotesi escluse.
art. 4-bis l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Elenca reati per i quali sono previste limitazioni al beneficio delle misure alternative e delle misure di concessione del trattamento carcerario; richiamato per l'esclusione delle sanzioni sostitutive.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Limita i poteri del giudice di secondo grado in ordine all'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive; la loro applicazione deve essere prospettata dalle parti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e altre sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e alla Cassa delle ammende.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Regolano la liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato e la loro rifusione; la Corte ha disposto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto: le censure che in realtà chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Contestare l'attendibilità della vittima appellandosi a singoli elementi (assenza di lesioni, esami tossicologici negativi, comportamenti antecedenti o successivi) richiede di dimostrare un'illogicità manifesta della motivazione; semplici letture alternative non bastano.
- La volontaria assunzione di alcol può integrare una condizione di 'inferiorità psichica o fisica' rilevante ai fini del reato di violenza sessuale, se tale assunzione ha concretamente inciso sulla capacità di autodeterminazione della vittima.
- L'assenza di segni di violenza fisica non esclude la configurabilità della violenza sessuale: il dissenso può emergere da elementi comportamentali e dichiarativi e non richiede sempre lesioni esterne.
- Le doglianze su modalità di esame in incidente probatorio (domande suggestive) devono provare che le domande sono state effettivamente 'nocive' o capaci di alterare la sincerità della risposta; il giudice, nella sua posizione di terzietà, può porre domande per chiarire i fatti.
- Le richieste relative a pene sostitutive devono essere tempestivamente prospettate nel processo di merito (appello o motivi nuovi); il giudice d'appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; gli avvocati devono valutare la fondatezza giuridica e la tecnica argomentativa prima di proporre ricorsi in cassazione.
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