Cassazione Civile, Ordinanza n. 06204/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per un importo rilevante, riferita a un credito iscritto a ruolo dalla Regione Siciliana e relativo al recupero di contributi pubblici erogati in base a un provvedimento poi revocato. L'opposizione è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società ha proposto due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio e in via pregiudiziale che il giudizio era originariamente inammissibile perché l'opposizione esecutiva, nelle procedure di riscossione a mezzo ruolo, deve essere proposta nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo, e non contro il solo ente creditore. Poiché la società aveva evocato in giudizio soltanto l'Assessorato regionale e non anche l'agente della riscossione, la domanda era stata proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva necessaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'originaria inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva del solo ente evocato in giudizio, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta, ha travolto le decisioni di merito di primo e secondo grado e ha assorbito tutti i motivi del ricorso. La società ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione
La domanda proposta era un'opposizione all'esecuzione perché mirava ad accertare l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata sulla base della cartella di pagamento.
art. 617 c.p.c.
È richiamato come norma che disciplina le opposizioni agli atti esecutivi, parimenti soggette al principio dell'unico legittimato passivo dell'agente della riscossione nelle procedure a mezzo ruolo.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio l'originaria inammissibilità della domanda e di cassare senza rinvio la decisione impugnata quando la domanda non poteva essere proposta.
art. 102 c.p.c.
Non ricorre il litisconsorzio necessario sostanziale tra ente creditore e agente della riscossione nelle ordinarie opposizioni esecutive a mezzo ruolo; pertanto non può disporsi integrazione del contraddittorio.
art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
La norma conferma che, nelle liti relative alla riscossione, l'agente della riscossione è parte necessaria quando si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata; l'ente creditore può essere chiamato dall'agente, ma non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive ordinarie.
D.P.R. n. 602 del 1973
È il testo normativo che disciplina la riscossione a mezzo ruolo, in cui opera la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6
È richiamato come disciplina speciale in materia previdenziale, nella quale il regime della legittimazione passiva è differente e l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento del rapporto previdenziale.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7
È richiamato per le opposizioni cd. recuperatorie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che non sono vere opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- Nella riscossione a mezzo ruolo, per le ordinarie opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, il legittimato passivo esclusivo è l'agente della riscossione, perché è titolare dell'azione esecutiva; l'ente creditore resta titolare del credito ma non è necessaria parte del giudizio.
- Se l'opponente introduce l'opposizione esecutiva contro il solo ente creditore, senza evocare l'agente della riscossione, la domanda è inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto.
- L'art. 102 c.p.c. non può essere utilizzato per ordinare l'integrazione del contraddittorio quando non esiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente creditore e agente della riscossione nelle opposizioni esecutive ordinarie.
- L'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 conferma che, se la lite riguarda anche il credito, l'agente della riscossione può chiamare in causa l'ente creditore per liberarsi dalle conseguenze della lite, ma ciò non trasforma l'ente in litisconsorte necessario dell'opponente.
- Le ipotesi di legittimazione passiva diversa o concorrente sono eccezionali e riguardano le opposizioni cd. recuperatorie e le speciali controversie previdenziali, non le ordinarie opposizioni alla riscossione a mezzo ruolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06102/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06103/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06108/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06110/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06114/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →