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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17181/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che gestiva per un Comune il servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Il fallimento era stato chiesto dal Comune sulla base di un lodo arbitrale che riconosceva un credito di oltre 5,6 milioni di euro, lodo poi sospeso dalla Corte d'appello in sede di impugnazione per la dedotta inesistenza della clausola arbitrale. La società ha reclamato ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello ha rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: ha contestato, in sintesi, l'interpretazione dell'ordinanza di sospensione del lodo, la qualificazione del lodo come titolo rilevante o meno, l'asserita mancata e insufficiente delibazione incidentale del credito del Comune ai fini della legittimazione ex art. 6 l.fall., la confusione tra accertamento del credito e presupposti del fallimento, nonché la valutazione dello stato di insolvenza e degli indici sintomatici utilizzati dai giudici di merito. Ha inoltre dedotto errori nella considerazione di documenti contabili e della posizione del credito comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i motivi perché diretti contro passaggi argomentativi non decisivi, generici o privi di autosufficienza, e perché sostanzialmente miranti a una rivalutazione del merito. In particolare ha ribadito che, ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né che esso sia assistito da titolo esecutivo; è sufficiente una delibazione incidentale della sussistenza del credito per verificare la legittimazione del creditore istante. Ha anche confermato che l'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    indica il rimedio esperibile contro la sentenza di fallimento, ma non altera i limiti del sindacato di legittimità sui motivi di merito

  • art. 6 l.fall.

    per l'iniziativa del fallimento è sufficiente un accertamento incidentale del credito ai soli fini della legittimazione del creditore istante; non occorre un definitivo accertamento giudiziale né un titolo esecutivo

  • art. 5 l.fall.

    lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali, non dal mero rapporto tra attivo e passivo

  • art. 824 bis c.p.c.

    il lodo rituale ha, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c., gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data dell'ultima sottoscrizione

  • art. 825 c.p.c.

    richiamato per il regime di esecutività del lodo rituale

  • art. 827 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di impugnazione del lodo

  • art. 828 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di impugnazione del lodo

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di impugnazione del lodo promosso dalla debitrice

  • art. 830 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione dell'efficacia del lodo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante delle notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21 e fino alle 24

  • L. n. 221 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012, richiamata per il regime delle notifiche telematiche

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal Comune

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione

  • art. 93 l.fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'insinuazione al passivo con riserva

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento è sufficiente una verifica incidentale della sussistenza del credito, compiuta dal giudice fallimentare sulla base degli elementi allegati, senza bisogno di un accertamento definitivo del credito o della sua esecutività.
  • La contestazione della sentenza dichiarativa di fallimento non può tradursi in una richiesta di riesame del merito delle valutazioni compiute dal giudice di appello, quando la motivazione sia complessivamente coerente e non presenti anomalie rilevanti in cassazione.
  • Il lodo arbitrale rituale, pur impugnato e pur in assenza di definitiva stabilizzazione, può rilevare come elemento probatorio o come base dell'allegazione del credito ai fini della verifica incidentale della legittimazione del creditore istante.
  • Lo stato di insolvenza dell'impresa non in liquidazione va apprezzato in concreto, considerando l'incapacità strutturale e non solo transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, senza limitarsi al mero confronto aritmetico tra attivo e passivo.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: se denunciano l'omesso esame di documenti o elementi probatori, devono indicarne con precisione il contenuto, la decisività e la sede processuale, altrimenti sono inammissibili.
  • Non è censurabile in sede di legittimità una motivazione di merito che, pur con espressioni infelici o dubitative, resti idonea nel suo complesso a sorreggere la decisione e non sia affetta da radicale illogicità o mancanza assoluta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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