Sentenza del 21/07/2015 n. 1606 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Istanza di autotutela - diniego - impugnabilità - assenza di interesse generale dell'Amministrazione finanziaria - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché non risultava prospettato un interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto e non era possibile riproporre, tramite l'impugnazione del diniego di autotutela, motivi riferibili all'atto impositivo ormai divenuto definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego con cui l'Amministrazione finanziaria ha rifiutato di esercitare l'autotutela su un atto impositivo ormai definitivo. Il ricorso, tuttavia, non può essere utilizzato per riproporre contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente contro l'atto impositivo originario. Il diniego è impugnabile solo quando il contribuente prospetti uno specifico interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, non coincidente con il mero interesse individuale alla correzione della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato nel quadro delle garanzie e dei principi applicabili ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria; non consente di riaprire, mediante autotutela, i termini per impugnare un atto impositivo definitivo.
Art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37
Disciplina l'esercizio dell'autotutela tributaria. Il diniego può essere sottoposto al giudice tributario solo quando sia dedotto un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
Art. 68 della legge 30 dicembre 1994, n. 656
Costituisce il riferimento normativo generale per l'autotutela in materia tributaria e per la possibilità di annullare o revocare d'ufficio atti illegittimi o infondati, senza trasformare l'autotutela in un rimedio alternativo all'impugnazione ordinaria.
Cassazione, sentenza n. 25524 del 2014
Afferma che il diniego di autotutela è impugnabile soltanto se il ricorrente prospetta un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto; in caso contrario il ricorso è inammissibile. Non possono inoltre essere dedotti vizi o motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro l'atto impositivo divenuto definitivo.
Massime di principio
- L'autotutela non costituisce un secondo termine per impugnare un atto tributario ormai definitivo né un rimedio sostitutivo del ricorso ordinario.
- L'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo se viene indicato e motivato un concreto interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, come l'esigenza di eliminare un'illegittimità manifesta o una pretesa palesemente infondata.
- Il contribuente non può utilizzare il ricorso contro il diniego per riproporre eccezioni, vizi o contestazioni che avrebbe dovuto presentare entro i termini contro l'atto impositivo originario.
- La mera utilità economica del contribuente o il semplice interesse a ottenere l'annullamento della pretesa non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'interesse generale richiesto.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra l'illegittimità dell'atto impositivo originario e l'illegittimità del diniego: la prima, se l'atto è definitivo, normalmente non è più deducibile; la seconda può essere contestata nei limiti ristretti ammessi per l'autotutela.
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